La competenza territoriale si può radicare presso il foro del domicilio del creditore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1182, terzo comma c.c. e 20 c.p.c., allorquando il creditore agisca in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro il cui esatto ammontare risulti dal titolo invocato o sia attraverso esso determinabile…
