Con l’ordinanza n. 24204 del 29 agosto 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si è pronunciata sul delicato tema dell’utilizzo in giudizio delle comunicazioni personali dei lavoratori rinvenute su dispositivi e sistemi informatici aziendali.
La controversia traeva origine da un’azione promossa da una società nei confronti di alcuni ex dipendenti, ai quali venivano contestate condotte di concorrenza sleale e violazioni degli obblighi di diligenza e fedeltà. A sostegno delle proprie pretese, il datore di lavoro aveva prodotto comunicazioni provenienti da account di posta elettronica personali, acquisite attraverso i sistemi informatici aziendali.
La Cassazione ha confermato l’illegittimità di tale acquisizione, chiarendo che la circostanza che le email siano accessibili da un computer o da un server aziendale non fa venir meno la loro natura privata, né consente automaticamente al datore di lavoro di prenderne conoscenza o utilizzarle in giudizio.
Il controllo delle comunicazioni dei lavoratori deve infatti perseguire una finalità legittima, essere giustificato da concrete esigenze e rispettare il principio di proporzionalità, privilegiando, ove possibile, modalità di controllo meno invasive rispetto all’accesso al contenuto delle comunicazioni.
Fondamentale è inoltre la preventiva e specifica informativa ai dipendenti circa la possibilità, le modalità e l’estensione dei controlli. Nel caso esaminato, la società non aveva dimostrato di aver adottato disposizioni idonee a disciplinare il controllo o la duplicazione della corrispondenza personale dei lavoratori.
La decisione ribadisce dunque che le esigenze organizzative o difensive dell’impresa devono sempre essere bilanciate con il diritto alla riservatezza e alla segretezza della corrispondenza: l’accessibilità tecnica di una comunicazione non equivale, di per sé, alla liceità della sua acquisizione e del suo successivo utilizzo processuale.
Commento Avv. Carlo Cavalletti
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