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Risarcimento danni derivanti da circolazione di veicoli ex art. 2054 c.c.- E’ responsabile colui che ha la custodia della cosa, salvo che non provi il caso fortuito. (Tribunale di Pisa, sentenza n. 508/2019 del 03.06.2019).

Il caso concerne una ipotesi di responsabilità extracontrattuale di cui all’art 2054 c.c.

Nello specifico l’azione traeva origine da un sinistro, durante il quale, parte attrice, su richiesta di parte convenuta, provvedeva a rimuovere, con apposito carro attrezzi, un veicolo in avaria.

Durante tale operazione si verificava una rottura del gancio di traino dell’autovettura che ha causato danni fisici e morali all’operatore del carro attrezzi.

Costituitosi in giudizio, il proprietario del veicolo, chiedeva il differimento dell’udienza al fine di poter chiamare in causa il terzo, ovvero la Carrozzeria, la quale aveva svolto un intervento di riparazione sul carro attrezzi in questione.

La terza chiamata si costituiva in giudizio, assistita dall’Avv. Carlo Cavalletti, il quale, a sua volta, chiedeva di essere manlevata dalla propria assicurazione ed eccepiva, altresì, la tardività della denuncia per il difetto dell’opera eseguita e pertanto, la decadenza e/o prescrizione del diritto all’azione. L’Avv. Cavalletti, nella propria difesa, asseriva, anche, la nullità della chiamata in causa per mancanza di elementi di fatto, quali l’assenza della data di riparazione del mezzo, della tipologia della riparazione nonché della consegna del veicolo.

La causa, a seguito di istruttoria, svolta mediante CTU medico-legale, escussione testi e produzione documentale, veniva decisa con condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni subiti da parte attrice, pertanto, venivano accolte le richieste dell’ Avv. Cavalletti.

Il Giudice, infatti, dichiarava la domanda di manleva nei confronti della terza chiamata inammissibile nonché non provata nel merito.

Nel caso di specie, il Giudice motiva la decisione basandosi sul concetto di responsabilità oggettiva in base alla quale, l’attore ha l’onere di provare il collegamento causale tra il fatto e il danno e il danneggiante risponde del danno arrecato in conseguenza della propria condotta.

L’unica eccezione riguarda il caso fortuito ossia un evento imprevedibile, il quale rappresenti la reale causa del danno. Nel caso in esame nessuna prova è stata fornita dal convenuto in tal senso, risultando, altresì, tardiva la denuncia dei vizi nell’esecuzione della riparazione del mezzo con la conseguenza che, la domanda di garanzia, oltre ad essere dichiarata non fondata, veniva dichiarata prescritta e soggetta alla decadenza di cui all’art 2226 cc.

Avv. Carlo Cavalletti
Iscritto all’Albo Avvocati Cassazionisti

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