Il rispetto della privacy in caso di emergenza sanitaria.
- Scritto da Studio Legale Cavalletti
- Pubblicato in In Prima Pagina
L'emergenza sanitaria in corso ha modificato e continua a modificare le nostre abitudini di vita.
In queste ultime settimane, diversi sono stati gli interventi, normativi e di natura economica, diretti a ridurre e a contenere il contagio, incrementare il personale sanitario e la strumentazione a disposizione.
A nostro avviso, appare utile esaminare, anche, un altro tema affrontato e dibattuto e che riguarda il rispetto di alcuni diritti fondamentali in situazioni di emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo.
Nello specifico si fa riferimento al corretto bilanciamento, nonché tutela, tra il diritto alla salute e alcuni diritti individuali.
Se da un lato la diffusione di alcuni dati può essere utile, al fine di monitorare l'evoluzione dell'epidemia ed avere analisi scientifiche più attendibili, dall'altro, alcuni diritti fondamentali, come il diritto alla protezione dei dati personali, potrebbero essere compromessi.
Il Presidente del Collegio Garante per la protezione dei dati personali, in data 2 febbraio, ha espresso parere favorevole in merito all'ordinanza del dipartimento della protezione civile, emanata a seguito alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.
In sostanza il Presidente del Collegio Garante ha riconosciuto idonee le garanzie previste dal dipartimento in materia di protezione dei dati personali.
Il diritto alla protezione dei dati può subire delle limitazioni nel caso in cui ci sia la necessità di perseguire l'interesse pubblico generale preminente o al fine di proteggere diritti e libertà altrui.
L'emergenza sanitaria, dettata dal Covid 19, rientra, pertanto, nella casistica in cui tali limitazioni risultano possibili.
Il Garante della Privacy, con il parere del 2 febbraio scorso, ha autorizzato modalità semplificate di trattamento dei dati in favore della protezione civile al fine di rendere efficaci le misure di prevenzione e contenimento del contagio.
In seguito al parere favorevole, e precisamente il 3 febbraio scorso, veniva approvato il provvedimento in base al quale, “in Italia, l’esercizio dei diritti civili fondamentali dei soggetti coinvolti nell’emergenza Coronavirus, compreso il diritto alla protezione dei dati personali, può subire limitazioni in virtù dell’interesse pubblico generale alla tutela della salute pubblica, nel caso specifico”.
Il tema del corretto trattamento dei dati ha interessato, anche, i luoghi di lavoro nonché i datori di lavoro, sul punto si segnala l'ulteriore intervento del Garante, il quale, in data 2 marzo u.s., ha affermato che “il compito relativo all’accertamento ed alla raccolta di informazioni relative a potenziali situazioni di contagio – presenza di sintomi influenzali, spostamenti in luoghi considerati a rischio, contatto con persone dei c.d. “focolai”, ecc. –spetta esclusivamente agli organi competenti, rinvenibili negli operatori sanitari nonché nella Protezione Civile. Viene, pertanto, fatto espresso divieto ai soggetti privati, tra cui anche i Datori di Lavoro, di procedere ad autonome indagini così come a specifiche richieste di informazioni”.
Il quadro descritto in relazione alle problematiche connesse all'emergenza sanitaria e ai diritti individuali che possono subire limitazioni o interferenze, è, sicuramente, sintetico ma rappresenta uno dei tanti scenari che riguarda tutti e con il quale bisogna confrontarsi in questo periodo.
In questa situazione il corretto bilanciamento tra diritti umani e tutela di interessi generali assume carattere preminente ed è sicuramente di difficile risoluzione per tutti gli operatori interessati.
Articolo redatto dall' Avv. Carlo Cavalletti
Via R. Fucini, 49
56125 Pisa
Tel: 050540471
Fax. 050542616
Articoli correlati (da tag)
-
La competenza territoriale si può radicare presso il foro del domicilio del creditore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1182, terzo comma c.c. e 20 c.p.c.,
-
Contestazione disciplinare e diritto di audizione personale del lavoratore (Corte di Appello di Firenze, Sezione Lavoro, del 28.10.2021).
-
Il risarcimento in caso di lesione dell'integrità psicofisica deve considerare l'invalidità temporanea e permanente. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 7126 del 12 marzo 2021).
-
Lesione della reputazione professionale e diffamazione. (Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 7995 del 01.03.2021).
-
Obbligo di repéchage ed onere probatorio. (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro n. 6084 depositata il 04.03.2021).
Ultimi da Studio Legale Cavalletti
- Spetta al datore di lavoro dimostrare che il lavoratore – nello svol-gere attività extralavorativa – ha ritardato la guarigione (Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 13063 anno 20022)
- In ordine al dies a quo in tema di illecito endogenitoriale (Corte di Cassazione, ordinanza n. 40335 anno 2021)
- L’Inail può risarcire solo il danno biologico permanente ma non il danno morale (Corte di Cassazione, sezione Lavoro, n. 6503 anno 2022).
- Assegno di divorzio dovuto anche se la ex moglie ha lavorato in nero (Corte di Cassazione n. 37571 anno 2021).
- Quale disciplina applicabile in materia di esposizione all’amianto? Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 gennaio 2022, n. 176