Diamanti: vendita o investimento? Quali prospettive per il risarcimento?
- Scritto da Studio Legale Cavalletti
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E' di questi giorni la notizia che sono circa 22mila i risparmiatori rimasti coinvolti nella “vendita” dei diamanti d’investimento. Alcuni Istituti quali Intesa Sanpaolo, Mps e UniCredit hanno già dato corso ai rimborsi mentre nessuna apretura è avvenuta da BPM che ha provveduto a sospendere, secondo notizia di queste ore, il Direttore Generale Faraone.
La Guardia di Finanza ha provveduto ad effettuare sequestri sia presso la fallita Intermarket Diamond Business sia la la Diamond Private Investment.
Il compito di censirli e e ripartirli spetterà, per la fallita Idb al curatore fallimentare mentre nel caso della non fallita Dpi vi sarà la nomina di un custode.
La cosa importante che riguarda (solo) i detentori di diamanti della società sottoposta a fallimento è non mancare la scadenza dell’8 marzo 2019 entro cui i soggetti interessati dovranno fare richiesta di ammissione al passivo.
Sempre entro tal data dovrà essere svolto il diritto di rivendica che concerne- non la richiesta di crediti - ma una richiesta di beni che già sono di proprietà dei clienti ma che sono stati lasciati in deposito presso la Idb. Rientrare in possesso dei diamanti è necessario anche per redigere una perizia sul reale valore del bene rispetto al prezzo di acquisto.
Successivamente si dovrà procedere con la richiesta di risarcimento che in prima battura passerà attraverso la mediazione con la banca – e in caso negativo - procedere in via giudiziaria.
L'azione civile potrà essere preceduta da una denuncia in sede penale (o esposto) presso la Procura competente rappresentando il raggiro organizzato dai soggetti responsabili.
Nel merito la difesa si prefigge di dimostrare come l'operazione dei diamanti costituisse una operazione di investimento e chi la proponeva, come gli Istituti Bancari, dovevono rispettare le leggi in materia.
Altresì tale operazione costituisce un collocamento di strumenti finanziari e non di vendita di beni reali con cosneguente applicazione degli articoli 21 e e seguenti della Legge Draghi in cui si afferma che il cliente, nell’aprire il rapporto con l’intermediario deve preliminarmente firmare un contratto quadro con la banca e poi, per ciascuna operazione, siglare diversi contratti esecutivi che riguardano i singoli investimenti.
Peraltro si ricorda come sui diamanti da investimento era intervenuto il Tar che ha giudicato infondati i ricorsi depositati da tutti i soggetti coinvolti nella vicenda e ha quindi confermato quanto rilevato nel provvedimento dell’Antitrust impugnato, “ovvero il fatto che l’investimento fosse proposto da parte del personale bancario e tale circostanza forniva ampia credibilità alle informazioni contenute nel materiale promozionale delle due società, determinando molti consumatori all’acquisto senza effettuare ulteriori accertamenti.
Avv. Carlo Cavalletti iscritto Albo Cassazionisti
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