
Le sponsorizzazioni a favore di ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) fino a 200 mila € sono qualificate come spese interamente deducibili – Cfr. Cass. 8981/2017, Cass. 7202/2017.
In tema di spese di sponsorizzazione nei confronti di Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e della loro deducibilità, la Corte di Cassazione ha recentemente confermato come dal comma 8 dell’art. 90 Legge n. 289/2002 derivi una presunzione legale secondo cui tali spese sono qualificate come spese di pubblicità interamente deducibili sino alla concorrenza di 200 mila €.
Il caso. Ad una società veniva notificato un avviso di accertamento con cui venivano considerati non inerenti all’attività d’impresa e quindi non deducibili delle spese di sponsorizzazione effettuate nei confronti di una ASD. La società contribuente proponeva ricorso per Cassazione dopo che giudici della CTP e la CTR avevano respinto le doglianze della ricorrente.
Gli Ermellini hanno accolto le motivazioni della società affermando che l’articolo 90, comma 8, Legge n. 289/2002 statuisce una presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese de quibus sino alla concorrenza di 200 mila €, qualora erogate ad Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD). I giudici di legittimità hanno statuito, richiamando la sentenza della Corte n.5720/2016, con cui viene riconosciuta l’integrale deducibilità a condizione del rispetto dei seguenti presupposti: che il soggetto sponsorizzato sia una ASD; che sia rispettato il limite quantitativo di spesa; che la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor infine che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.
Dott. Lapo Balli
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