
Responsabilità medica, nesso causale e giudizio di controfattualità. (Corte di Cassazione, sezione penale sentenza n. 24922 depositata il 05.06.2019).
In tale vicenda la Suprema Corte torna sul delicato tema della responsabilità medica e in particolare chiarisce i casi in cui può dirsi raggiunta la prova sul nesso causale.
Il caso riguarda due medici, ritenuti responsabili, dalla Corte di Appello, di omicidio colposo.
Nel caso in esame entrambi i medici venivano accusati di essere stati negligenti e di non aver individuato la causa del peggioramento delle condizioni della paziente e, conseguentemente, di non aver richiesto gli opportuni esami strumentali che, avrebbero potuto impedirne il decesso. Nello specifico, secondo i consulenti tecnici del Pubblico Ministero, con l’adozione delle misure opportune, la paziente avrebbe avuto la probabilità di salvarsi con una percentuale pari al 59%.
I due sanitari proponevano ricorso per Cassazione, contestavano il provvedimento di condanna emesso nei loro confronti, con particolare riferimento alla prova del nesso causale secondo lo schema logico giuridico del giudizio controfattuale.
La decisione della Corte appare di rilevante importanza in quanto, sul punto, fornisce ulteriori puntualizzazioni.
Nel caso di specie la decisione di condanna dei due medici veniva annullata.
La Corte, nel motivare la decisione, innanzitutto, afferma che, al fine di determinare la responsabilità in capo al personale medico, il solo coefficiente di probabilità non è sufficiente.
A parere della Corte, il Giudice, nel caso in cui debba decidere, in caso di omicidio o lesioni colpose, deve svolgere il ragionamento controfattuale facendo riferimento all’attività richiesta al personale medico, attività che, se compiuta e idonea al caso concreto, può scongiurare, rallentare o eliminare l’evento lesivo con “alto grado di credibilità razionale”.
In definitiva affinchè, in campo medico, sussista il nesso causale tra l’omessa adozione da parte del medico di misure atte ad evitare il peggioramento delle condizioni del paziente o la sua morte, occorre che, sulla base del cosidetto principio di controfattualità, risulti accertato che, la condotta doverosa e non tenuta da parte del personale sanitario, avrebbe inciso in maniera significativa sulla sopravvivenza del paziente.
Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
Iscritto all’Albo Avvocati Cassazionisti
Via Fucini, 49 – 56125 Pisa
Via Martiri di Marzabotto, 15 – 56019 Vecchiano (PI)
Tel: 050540471
Fax. 050542616
www.studiolegalecavalletti.it
www.news.studiolegalecavalletti.it
