Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Responsabile di violazione della corrispondenza ed accesso abusivo a sistema informatico l’ex marito che spia la moglie. (Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 23035 del 10.06.2021).

Il caso vede coinvolto, in un procedimento penale, un ex marito ritenuto responsabile di violazione della corrispondenza ed accesso abusivo al sistema informatico ai danni della moglie.

La Corte di Appello riqualificava il reato ascritto all’imputato ai sensi dell’art. 81 comma 2 e degli artt. 615 ter e 616 c.p. ovvero concorso formale di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico e violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.

La pena veniva rideterminata in tre mesi di reclusione.

L’uomo, con condotte abusive, si introduceva nella casella di posta elettronica dell’ex moglie al fine di apprendere informazioni sul traffico telefonico della stessa.

L’imputato ricorreva dinanzi alla Suprema Corte dove contestava, tra le altre cose, mancato rilievo dell’intervenuta prescrizione del reato, assenza di motivazione in ordine alla presa di cognizione dell’imputato in ordine al contenuto della corrispondenza chiusa nonché l’errata sussistenza del concorso formale  di cui all’art. 615 ter e 616 c.p.

Veniva, inoltre, fatto presente che, stante l’assenza di chiavi di accesso al sistema, la persona offesa non aveva messo in sicurezza il sistema nei confronti dell’imputato.

Per ultimo, si rilevava la non particolare tenuità del fatto e la non applicazione delle attenuanti generiche.

La Suprema Corte annullava senza rinvio per gli effetti penali in considerazione della prescrizione dei reati.

La Corte specificava che, nel caso di accesso a casella di posta protetta da password, è configurabile il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico in concorso con quello di violazione della corrispondenza in riferimento all’acquisizione del contenuto delle mail presenti in archivio.

E’, altresì, configurabile il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza in capo a colui che prende cognizione del contenuto della predetta corrispondenza.

Per la Corte il fatto che l’intestatario della sim fosse il marito e conoscesse le chiavi di accesso non assumeva rilevanza, in considerazione del fatto che la tutela della riservatezza non è collegata alla proprietà. Inammissibile, anche, la contestazione sull’importo da liquidare alla persona offesa a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti 
Iscritto all’Albo Avvocati Cassazionisti

Via Fucini, 49 – 56125 Pisa
Via Martiri di Marzabotto, 15 –  56019 Vecchiano (PI)
Tel: 050540471
Fax. 050542616
www.studiolegalecavalletti.it
www.news.studiolegalecavalletti.it

Lo Studio Legale Cavalletti offre altresì soluzioni relative al mandato diversificate a seconda della natura del cliente (area privati/aziende).

Per un appuntamento basta cliccare nella area di consulenza on line prenotando lo strumento più utile (recapiti/consulenza on line/video consulenza).

Studio Legale Cavalletti, Via Renato Fucini 49 – 56127 Pisa | Tel 050 540471 – Iscrizione Albo Avvocati Cassazionisti Nr 86518

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[mc4wp_form id="14346" element_id="style-1"]