
Reato di maltrattamenti in famiglia anche se la convivenza è cessata. (Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 30129 del 02.08.2021)
Un uomo veniva ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia sia in primo che in secondo grado.
Nel caso di specie l’imputato commetteva il reato ai danni della convivente con l’aggravante di aver agito in presenza delle due figlie minori.
L’imputato, tramite difensore, ricorreva dinanzi alla Suprema Corte dove contestava, tra le altre cose, il reato di maltrattamenti in famiglia in quanto la convivenza risultava cessata, la mancata assunzione della testimonianza a discarico da parte della figlia nonché la riconducibilità dei messaggi estorsivi attribuiti all’imputato e rientranti nel reato di minaccia non procedibile per assenza di querela.
A parere del ricorrente, dalla cessazione della convivenza, essendo venuta meno la convivenza di fatto, era ravvisabile il reato di atti persecutori.
La Cassazione, ritenendo infondate tutte le doglianze sollevate, rigettava il ricorso dell’imputato.
In particolare gli Ermellini si soffermavano sul primo motivo ed in primo luogo chiarivano la differenza tra il reato di maltrattamenti e il reato di atti persecutori.
Il reato di maltrattamenti in famiglia è un reato proprio e l’ambito applicativo dipende dall’estensione dei rapporti basati su vincoli familiari senza necessità di convivenza o di stabile coabitazione.
Il reato di atti persecutori, invece, è un reato contro la persona e può essere commesso da chiunque con atti di minaccia o molestia e non presuppone l’esistenza di relazioni interpersonali specifiche.
Detto ciò gli Ermellini affermavano il principio in base al quale: “le condotte vessatorie realizzate in caso di cessazione della convivenza con la vittima, sia nel caso di separazione legale o di divorzio, sia nel caso di interruzione della convivenza allorché si tratti di relazione di fatto, integrano il reato di maltrattamenti in famiglia e non anche quello di atti persecutori, allorché i vincoli di solidarietà derivanti dal precedente rapporto intercorso tra le parti non più conviventi, nascenti dal coniugio, dalla relazione more uxorio o dalla filiazione, permangano integri o comunque solidi ed abituali nonostante il venir meno della convivenza”.
Avv. Carlo Cavalletti
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