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Possibile applicare la particolare tenuità del fatto nel caso di rifiuto dell’alcoltest (Cassazione Penale, Sez. Unite, 6 aprile 2016 n. 13682)

Con la presente sentenza le Sezioni Unite Penali della Cassazione riconoscono che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto- di cui all’art. 131 bis c.p.- può operare anche con riferimento al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcoolmetrico di cui all’art. 186, comma 7, codice stradale.
Il caso riguarda un soggetto che si era appunto rifiutato di sottoporsi al test e ed al quale era stato contestato il reato di cui all’art. 186, comma 7, codice della strada e condannato sia in primo grado che in appello.
Al ricorso in Cassazione la IV Sezione decideva di investire della questione le Sezioni Unite avendo rilevato la presenza di un contrasto di giudicato intendendo aderire all’orientamento secondo cui l’illecito in questione si risolve in una condotta di dissenso che è sempre uguale a se stessa.
Le Sezioni Unite decide in forza della valorizzazione del profilo della offensività di una condotta che si presenta conforme e sussumibile alla fattispecie astratta delineata dalla norma incriminatrice.
Il profilo dell’offensività è costruito intorno ai profili della modalità della condotta, dell’esiguità del danno e del pericolo o grado di colpevolezza valutata ai sensi dell’art. 133 c.p; a conferma di ciò la Cassazione rileva quale indice di gravità anche le modalità concrete.
Di fatto anche nei reati di pericolo presunto occorre valutare la pericolosità della condotta tipica e quindi occorre avere margine per apprezzare in concreto quale sia il pregiudizio relativamente al bene tutelato.
Ne consegue quindi che anche in relazione al rifiuto di effettuare il test alcoolmetrico di cui all’art. 186, comma 7, cod. stradale può operare la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p.c

Avv. Carlo Cavalletti
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