
Onere della prova in capo all’accusa per etilometro non revisionato (Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 38618 del 19.09.2019).
Con la pronuncia in esame la Corte si allinea al principio già affermato in sede civile.
Nello specifico la Corte da dei chiarimenti sugli etilometri non revisionati qualora l’ alcoltest risulti positivo.
Il caso prendeva le mosse da un ricorso presentato da un automobilista, risultato positivo all’alcoltest, mentre era alla guida del suo veicolo.
Nel caso di specie il verbale della Polizia Stradale non conteneva informazioni precise in merito al superamento della revisione dell’etilometro.
L’automobilista veniva condannato, con giudizio abbreviato, dal Tribunale competente a circa 1000 euro di sanzione e a 4 mesi di carcere. Decisione confermata dalla Corte di Appello.
La questione giungeva, pertanto, in Cassazione.
La difesa dell’automobilista evidenziava che l’etilometro era omologato ma non revisionato. Altro elemento rilevato dalla difesa era la mancata riduzione della pena alla metà di quella irrogata in caso di abbreviato.
L’elemento centrale riguardava l’onere della prova della revisione dell’etilometro.
Secondo gli Ermellini spetta all’accusa provare il corretto funzionamento dell’apparecchio e la regolarità delle verifiche effettuate. Solo a seguito di tale prova può sorgere in capo all’imputato l’onere di dimostrare il contrario.
Nel caso in esame, pertanto, la Corte accoglieva il ricorso, annullava la sentenza della Corte di Appello e rinviava per un nuovo giudizio.
Commento dell’ Carlo Cavalletti
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