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Niente assoluzione per il padre che impedisce all’ex moglie infedele di vedere le figlie. (Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 22086 del 04.06.2021).

Un padre veniva imputato del reato di sottrazione di persone incapaci in quanto con la sua condotta impediva gli incontri tra madre e figlie.

In sede di appello l’uomo veniva assolto ed il Procuratore Generale ricorreva dinanzi alla Suprema Corte.

Nel ricorso veniva contestata la motivazione della Corte di Appello nella parte in cui ritiene non provata la condotta oggetto di contestazione. Il padre, infatti, adduceva che le figlie non mostravano interesse nel vedere l’altro genitore.

Sul punto si evidenziava come, in realtà, la condotta ostile delle figlie verso la madre fosse conseguenza della condotta ostruzionistica del padre volta ad impedirne gli incontri.

Alla Corte di Appello veniva, altresì, contestato di aver giudicato inattendibili le dichiarazioni della persona offesa nonché la violazione dell’art.574 c.p.

La Corte escludeva l’integrazione del reato perché i fatti venivano ricondotti alla conflittualità tra coniugi.

Gli Ermellini ritenendo il ricorso fondato lo accoglievano.

A parere della Suprema Corte il ragionamento seguito nella decisione di secondo grado non appariva chiaro.

In particolare gli Ermellini rilevavano che, dalla motivazione di primo grado, emergeva che l’imputato nonché la sua famiglia, dopo la scoperta della relazione extraconiugale della donna, avevano impedito i rapporti fra questa e le figlie. La donna, in seguito, si era, anche, allontanata reperendosi un altro alloggio.

I Supremi Giudici ritenevano, inoltre, errata la motivazione della Corte di Appello, fornita in merito all’assoluzione dell’imputato, posto che veniva valorizzato il rapporto conflittuale fra i coniugi sorto anche a causa del comportamento infedele della donna.

Necessario, pertanto, il rinvio ad altra sezione di appello per decidere nuovamente sui fatti.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti 
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