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Mancata precedenza e condanna per omicidio colposo. (Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 11702 del 29.03.2021).

La vicenda riguardava un soggetto ritenuto responsabile ai sensi dell’art 589 comma 2 del codice penale sia in primo grado che in sede di appello in quanto, violando gli artt. 145 e 146 del c.ds., cagionava la morte di un centauro.

Il responsabile, nello specifico, si immetteva in strada omettendo di dare la precedenza al motoveicolo della persona offesa la quale, a seguito del sinistro, riportava lesioni gravissime e successivamente decedeva.

L’imputato proponeva ricorso dinanzi alla Suprema Corte basandolo su tre motivi rinunciando precedentemente alla prescrizione del reato.

Parte ricorrente lamentava violazione in relazione all’art. 192 c.p.p. sostenendo che la sentenza si basava su dati congetturali, in particolare si ometteva di verificare se le circostanze, poste alla base dell’inferenza probatoria, fossero caratterizzate dal requisito indispensabile della certezza.

Rilevava, altresì, la mancata assunzione di una prova decisiva ricordando di aver richiesto il rinnovo dell’istruttoria.

Gli Ermellini ritenevano i motivi inammissibili e rigettavano il ricorso.

La Suprema Corte affermava che, per giurisprudenza della stessa Corte, la mancata assunzione dei mezzi di prova non ammessi non comporta la nullità del procedimento in assenza di riserve sulla chiusura dell’istruttoria dibattimentale da parte di chi ha richiesto tali mezzi istruttori.

A parere dei Giudici la ricostruzione operata in sede di appello appare il risultato di un ragionamento logico e chiaro che pone a confronto le diverse ricostruzioni formulate da pubblico ministero ed imputato.

La condotta colposa dell’imputato, consistente nel non aver concesso la precedenza, costituisce condizione dell’evento, pertanto, lo stesso era da ritenersi soggetto responsabile del reato.

Commento dall’ Avv. Carlo Cavalletti
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