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L’omesso mantenimento è configurabile anche per il genitore non coniugato. (Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 20721 del 24.05.2021).

La vicenda prendeva le mosse da una decisione del Tribunale il quale dichiarava il padre responsabile ai sensi dell’art 570, comma 1 c.p. per aver omesso, con condotta perdurante, il versamento dell’assegno mensile, pari a circa 600 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie, nei confronti dei figli minori così come disposto dall’autorità giudiziaria.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello competente proponeva ricorso avverso la decisione.

Il ricorso si basava sulla violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della fattispecie di cui all’art 570 bis c.p. in quanto il padre non era coniugato con la madre dei figli minori del cui mantenimento si discuteva. Risultava, invece, pacifico che vi è continuità normativa tra tale fattispecie e quella prevista dall’articolo 3 della legge n. 54 del 2006, che non deve, perciò, ritenersi abrogata.

La doglianza trovava accoglimento e la Corte, pertanto, rinviava al Tribunale di competenza per la correzione.

La Corte, nella circostanza, chiariva che, il delitto di cui all’art 570 bis c.p., è configurabile anche nei casi di violazione di obblighi di natura patrimoniale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.

Gli Ermellini aggiungevano, altresì, che il fatto che il nuovo dettato codicistico si rivolga letteralmente al “coniuge” non rappresenta un ostacolo all’applicazione della disposizione, in quanto la lettura sistematica della norma induce a ritenere che il legislatore abbia parificato la figura a quella di qualsiasi altro genitore.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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