
Lesione della reputazione professionale e diffamazione. (Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 7995 del 01.03.2021).
La Suprema Corte, nella decisione in commento, affronta il caso di un lavoratore licenziato focalizzando l’attenzione sull’obbligo di repéchage e sull’onere probatorio.
Un lavoratore impugnava il licenziamento intimatogli, il Tribunale di primo grado rigettava la domanda. Nello specifico, il Tribunale escludeva che fosse stata provata la cessazione del rapporto di lavoro alla data indicata dal ricorrente ed accertava, sulla base della documentazione in atti, che, in quel periodo, l’azienda aveva subito una riduzione di vendite e di fatturato sulla base del quale occorreva disporre una riduzione del personale.
In riferimento all’obbligo di repéchage il Tribunale evidenziava che il lavoratore non aveva indicato l’esistenza di posti di lavoro dove poteva essere ricollocato. Inoltre, il ricorrente non aveva indicato le mansioni a cui era adibito, pertanto, in capo al datore di lavoro non sussiteva alcun onere probatorio.
Parte ricorrente appellava la decisione ma l’impugnazione veniva rigettata dalla Corte di Appello competente.
La vicenda giungeva così dinanzi alla Suprema Corte dove nel ricorso il lavoratore formulava cinque motivi di censura.
In particolare il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 della L.604/1966 e dell’art. 2697 c.c. Il lavoratore, infatti, riteneva errata la decisione della Corte di Appello nella parte in cui riteneva in capo al datore di lavoro l’onere di repéchage solo nel caso in cui il lavoratore avesse indicato l’esistenza di posti in cui poteva essere collocato.
Gli Ermellini, ritenendo il motivo fondato, accoglievano il ricorso cassando con rinvio la sentenza impugnata.
Nello specifico, la Suprema Corte, ricordando i non univoci orientamenti sul punto, ha chiarito che, in materia di repéchage, non sussiste alcun onere di collaborazione in capo al lavoratore, quest’ultimo, infatti, non è tenuto ad alcuna allegazione in merito ai posti disponibili.
L’onere probatorio grava sul datore di lavoro il quale può ricorrere anche a presunzioni.
Commento dall’ Avv. Carlo Cavalletti
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