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La limitazione di responsabilità, in caso di colpa lieve, può operare, per le condotte professionali conformi alle linee guida ed alle buone pratiche, anche in caso di errori che siano connotati da profili di colpa generica diversi dalla imperizia (C

La limitazione di responsabilità, in caso di colpa lieve, può operare, per le condotte professionali conformi alle linee guida ed alle buone pratiche, anche in caso di errori che siano connotati da profili di colpa generica diversi dalla imperizia (Cassazione Penale Sezione IV n. 23283/2016).

Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della L. n. 189 del 2012, art. 3, relativi ad ipotesi di omicidio o lesioni colpose ascritte all’esercente la professione sanitaria, in un ambito regolato da linee guida, di talchè il processo verta sulla loro applicazione, stante l’intervenuta parziale abrogatio criminis delle richiamate fattispecie, in osservanza dell’art. 2 c.p., comma 2, occorre procedere d’ufficio all’accertamento del grado della colpa, giacché le condotte qualificate da colpa lieve sono divenute penalmente irrilevanti. La limitazione di responsabilità, in caso di colpa lieve, può operare, per le condotte professionali conformi alle linee guida ed alle buone pratiche, anche in caso di errori che siano connotati da profili di colpa generica diversi dalla imperizia. Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 23283/2016 pubblicata in data 6 giugno 2016.
Il caso concerne quello di un sanitario condannato nei primi due gradi per omicidio colposo del paziente ma non in Corte di Cassazione che ha deciso di rimettere gli atti alla Corte di Appello di Genova. Ed infatti la Superma Corte stabilis che se il medico, nell’espletamento della sua attività professionale, commette errori che sono connotati da profili di colpa diversi dall’imperizia, egli non è responsabile della morte del paziente. Purché si sia attenuto alle linee guida e la sua condotta sia stata conforme alle buone pratiche opera la norma di cui all’articolo 3, comma 1, della cd. legge Balduzzi (numero 189/2012), in combinato disposto con l’articolo 43, comma 3, del c.p., con conseguente limitazione di responsabilità del medico per colpa lieve.
La Cassazione nella decisione in commento ha peraltro precisato che, concernendo ipotesi di procedimento pendente al momento dell’entrata in vigore dell’articolo 3 della legge numero 189/2012 e rientrante tra quelli inerenti ipotesi di omicidio colposo o di lesioni colpose ascritti a un esercente una professione sanitaria e in un ambito regolato da linee guida, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del c.p., è necessario procedere d’ufficio all’accertamento del grado di colpa, tenendo conto della parziale abrogatio criminis delle predette fattispecie. Oggi, infatti, se la condotta del medico è caratterizzata da colpa lieve, essa deve ritenersi penalmente irrilevante.

Avv. Carlo Cavalletti
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