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In caso di danni al paziente è responsabile il medico delegante se non controlla l’operato dei delegati. (Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 50619 del 10.12.2019).

Con la decisione in esame la Suprema Corte affronta il tema della responsabilità del medico apicale in caso di danni causati ai pazienti da personale da lui delegato.

Nel caso di specie un dirigente medico veniva accusato di aver contribuito al decesso di un paziente a seguito di alcuni errori diagnostici effettuati da altri medici della struttura.

Nello specifico il “primario” veniva accusato di non aver svolto le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull’operato dei medici, suoi dipendenti, nonché di non aver impartito le direttive ed istruzioni terapeutiche adeguate.

Tale comportamento avrebbe avuto un effetto concausale con l’evento morte.

La Cassazione ricorda la funzione di garanzia che il dirigente mantiene a tutela della salute dei pazienti affidati alla struttura. Egli, infatti, ha il potere-dovere di impartire le direttive, di verificare e vigilare l’attività autonoma e delegata svolta dai medici presenti nella struttura.

Pertanto, nel caso in cui il medico adempia ai propri compiti in maniera corretta non risponde, in prima persona, degli eventuali danni causati da un medico appartenente alla propria struttura.

Nel caso in esame la Suprema Corte accoglieva il ricorso del medico relativamente all’applicazione della misura restrittiva della sospensione dall’esercizio della professione per sei mesi per l’eventualità che il fatto potesse reiterarsi.

A parere della Corte, dagli elementi presenti, non risultavano esigenze cautelari, sottese alla misura interdittiva, pertanto, il caso veniva rinviato al Tribunale per un nuovo esame.

Commento dell’ Carlo Cavalletti
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