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Il peggioramento del tenore di vita non giustifica il padre che non versa l’assegno di mantenimento (Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 48567 del 28.11.2019).

Il peggioramento del tenore di vita non giustifica il padre che non versa l’assegno di mantenimento (Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 48567 del 28.11.2019).

Il caso sorgeva a seguito di una condanna, in primo grado, nei confronti di un soggetto imputato del reato di cui all’ art. 570 c.p.

L’imputato accusato di non aver versato, alla figlia, l’assegno di 500 euro mensili così come previsto dal Tribunale, veniva condannato alla pena di due mesi di reclusione e € 200,00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile.

Il genitore inadempiente ricorreva in Cassazione dove, a mezzo del difensore di fiducia, rilevava la mancanza dell’elemento soggettivo del reato considerato che, svolgendo la professione di curatore fallimentare, aveva subito una diminuzione del lavoro con conseguente peggioramento del tenore di vita rispetto al precedente.

Aggiungeva anche che il lavoro successivo era stato poco soddisfacente dal punto di vista economico e di aver avuto anche un sinistro stradale.

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile rilevando, in merito al motivo inerente all’elemento soggettivo, che la Corte territoriale  ha argomentato in maniera esaustiva le ragioni per le quali ha ritenuto integrato l’elemento soggettivo; per quanto riguarda il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ha applicato in maniera corretta il principio in base al quale tale reato debba essere qualificato come illecito a dolo generico.

Infatti non è necessario che il soggetto agisca con l’intenzione precisa di voler far mancare i mezzi di sussistenza al destinatario.

In sostanza la Suprema Corte ribadisce che, affinchè la condotta di cui sopra possa considerarsi scriminata, non basta dimostrare che vi sia stata una flessione o una generica difficoltà economica ma occorre “fornire la prova di una impossibilità effettiva e assoluta di rispettare gli obblighi di mantenimento verso i figli”.

Prova assente, a parere della Corte, nel caso di specie, considerato che, durante il periodo in cui non ha corrisposto il mantenimento, il genitore ha, comunque, continuato a lavorare.

Commento dell’Avv. Mariangela Caradonna c/o Studio Legale Cavalletti
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