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Esclusa la tenuità del fatto in caso di mancato versamento del mantenimento protratto per molto tempo. (Corte di Cassazione sez. Penale n. 5774 del 13.02.2020).

Il caso in esame concerne la punibilità del soggetto che non adempie al versamento dell’assegno di mantenimento nei confronti dei figli.

La vicenda prendeva le mosse da una decisione della Corte di appello la quale, in riforma della decisione del Tribunale, dichiarava l’imputato  non punibile ai sensi dell’art 131 bis c.p. per il reato di cui all’art. 570 comma 2, n. 2 . c.p..

A parere della Corte i fatti potevano essere qualificati di particolare tenuità in quanto l’inadempimento si era protratto solo per un periodo di tempo limitato e a seguito di difficoltà economiche che il soggetto inadempiente stava attraversando.

Il Procuratore Generale della Repubblica proponeva ricorso dinanzi alla Suprema Corte per erronea applicazione della causa di non punibilità. A parere del Procuratore, la Corte avrebbe valutato  erroneamente il risultato istruttorio; l’imputato, infatti, aveva omesso il versamento per molto mesi.

Gli Ermellini accoglievano il ricorso ed annullavano il provvedimento con rinvio ad altra sezione della Corte per un nuovo giudizio.

A parere degli stessi, infatti, la Corte di appello ha riconosciuto la tenuità del fatto e la non punibilità senza una adeguata motivazione.

Inoltre rilevava la mancata considerazione del principio in base al quale: “a causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen. è sì applicabile al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ma a condizione che l’omessa corresponsione del contributo al mantenimento abbia avuto carattere di mera occasionalità; e la modesta entità del contenuto dell’obbligo contributivo imposto e non adempiuto non è di per sé sufficiente a configurare la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, avendo rilievo, a tal fine, le modalità e la durata della violazione”.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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