
Condannato il padre per omesso mantenimento se non prova il suo stato di precariertà. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 33932 del 13.09.2021).
Il caso in esame riguardava un procedimento per violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Nello specifico un padre veniva condannato in appello a 4 mesi di reclusione e alla multa pari ad € 400,00 per aver commesso il reato di cui all’art. 570 comma 2, n. 2. c.p.
L’imputato non aveva, infatti, corrisposto l’assegno di mantenimento per il figlio facendogli venire meno i mezzi di sussistenza.
La Corte disponeva la condanna in favore della parte civile del risarcimento del danno pari ad € 5.300,00, adempimento a cui veniva subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena.
L’imputato contestava la decisione dinanzi alla Suprema Corte.
L’uomo rilevava il mancato accertamento delle sue condizioni economiche, il mancato esame della contestazione relativa alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento del risarcimento alla parte civile. Il ricorrente sosteneva, infatti, che dalla documentazione emergeva la sua situazione economica; inoltre contestava il reato per mancanza dell’elemento soggettivo ed oggettivo.
Gli Ermellini, ritenendo i motivi generici ed infondati, rigettavano il ricorso.
Per la Suprema Corte, infatti, il reato contestato era integrato in tutti i suoi elementi.
La Corte riteneva condivisibile quanto statuito dalla corte di merito secondo la quale, nella minore età del figlio è insito lo stato di bisogno, posto che lo stesso non è in grado di provvedere da solo alle proprie necessità.
Veniva, altresì, evidenziato che l’imputato non aveva dimostrato la sua impossibilità a pagare l’assegno di mantenimento per il figlio.
In merito poi alla sospensione condizionale della pena e al risarcimento del danno alla parte civile l’uomo non aveva, comunque, provato il suo stato di impossidenza o la precarietà della sua condizione economica.
Avv. Carlo Cavalletti
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