
Atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. (Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 15621 del 26.04.2021).
Il caso in esame analizza la condotta di un soggetto posta in essere nei confronti dell’ex compagna. L’uomo, con la scusa di vedere il figlio nato dalla loro relazione, perseguitava la donna costringendola ad uscire meno di casa o a farsi accompagnare.
Il soggetto veniva condannato anche dal giudice di seconde cure ad un anno di reclusione ed al risarcimento dei danni nei confronti della persona offesa.
L’imputato, a quel punto, ricorreva dinanzi alla Suprema Corte dove contestava il reato, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, deduceva motivazione illogica in relazione alla prova del reato. Parte ricorrente rilevava, altresì, la mancata riqualificazione del reato di atti persecutori in molestia o disturbo alle persone di cui all’art 660 c.p. nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il ricorso veniva ritenuto inammissibile per vari ragioni.
In primo luogo la Corte evidenziava che l’imputato veniva condannato per il reato di atti persecutori in quanto molestava in modo ossessivo l’ex compagna costringendo la stessa a cambiare abitudini di vita ed inducendo in essa un grave stato di ansia.
A nulla rilevava il pretesto addotto dal ricorrente alla base delle condotte ovvero di volersi prendere cura del figlio.
La Corte precisava, altresì, in merito alla valutazione delle prove che la persona offesa risultava credibile così come i testimoni e le prove risultanti dai messaggi telefonici acquisiti.
Per ciò che riguarda, invece, la riqualificazione del reato in molestia o disturbo alle persone gli Ermellini escludono la configurabilità di tale fattispecie considerato che la vittima, non solo viveva in uno stato di ansia, ma era stata costretta, a causa delle condotte subite, a cambiare le proprie abitudini di vita.
Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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