
Anche il social stalker rischia la condanna con il carcere. (Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 45141 depositata il 06.11.2019).
Il caso riguardava un uomo condannato a dodici mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 612 bis e 595 c.p..
Nello specifico l’imputato veniva accusato di aver offeso e molestato una donna, nonché le persone ad essa vicine, anche tramite post pubblici sul social network.
Dinanzi alla Corte di Cassazione il soggetto contestava i reati a lui ascritti.
Lo stesso sosteneva, infatti, che la vittima non aveva sofferto nessun stato d’ansia, sottolineava, altresì, di aver intrattenuto con la donna diverse conversazioni e di aver ricevuto il numero telefonico dalla stessa e di essere stato “bloccato”su facebook soltanto una volta .
La Corte territoriale riteneva integrata la fattispecie del reato di stalking anche sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e degli amici.
La vittima, a seguito delle condotte di cui sopra, era stata costretta a modificare le proprie abitudini e a giustificare, anche nell’ambiente di lavoro, le diffamazioni ricevute dall’imputato sui social.
Secondo la Suprema Corte la fattispecie di atti persecutori è un reato abituale ad evento di danno il quale prevede più eventi ma risulta sufficiente uno solo per generare lo stato di ansia o di paura.
Ciò detto, nel caso di specie, risultava evidente lo stato di ansia e timore che la vittima aveva patito , stato che prescindeva dall’accertamento di una patologia e che, pertanto, non necessitava di perizia medica.
A parere degli Ermellini è sufficiente che gli atti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio della persona, la cui prova può essere fornita, oltre che dalle dichiarazioni della vittima, anche dai suoi comportamenti.
Elementi presenti nella sentenza impugnata.
La Corte evidenzia, altresì, che a nulla rilevano i momenti di ravvicinamento la persona offesa e lo stalker, ovvero momenti in cui la vittima, a seguito di una attenuazione del malessere, instaura un dialogo con il persecutore.
Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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