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Anche il corteggiamento può integrare il reato di molestie se insistente. (Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 7993 del 01.03.2021).

La sentenza in esame chiarisce il limite oltre il quale il corteggiamento può integrare la fattispecie del reato di molestie.

La vicenda riguardava un soggetto, imputato per il reato di molestie, il quale veniva condannato in primo grado a tre mesi di arresto. La condanna veniva sospesa ma condizionata al pagamento della somma di € 4.000,00 a titolo di risarcimento nei confronti della persona offesa.

In particolare, secondo i Giudici, l’imputato risultava responsabile del “corteggiamento petulante, sgradito e molesto” perpetrato ai danni della persona offesa, nel luogo di lavoro e in alcuni bar della città.

L’uomo ricorreva dinanzi alla Suprema Corte dove evidenziava, tra le altre cose, l’assenza di tutti gli elementi del reato contestato, la mancanza di motivazione in riferimento all’elemento psicologico richiesto dalla fattispecie, nonché l’entità della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche.

Gli Ermellini dichiaravano, però, il ricorso inammissibile.

A parere della Corte, infatti, le doglianze sollevate dal ricorrente apparivano generiche ed infondate.

La decisione appariva in linea con la giurisprudenza secondo la quale: “ai fini della configurabilità del reato di molestie previsto dall’art. 660 cod. pen., per petulanza si intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua ed inopportuna della altrui sfera di libertà.”
Al fine di integrare il reato di molestie basta una significativa ed effettiva intrusione nella sfera privata altrui tale da poterla assurgere a molestia o disturbo.
Nel caso di specie, risultava presente lo stato di ansia nella vittima, dimostrato dalla vittima stessa e dalle testimonianze rese nel corso del giudizio ed il disappunto della persona offesa per la forma di corteggiamento posta in essere dall’imputato, la cui condotta tra l’altro si è protratta per più di un anno.

Commento dall’ Avv. Carlo Cavalletti
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