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Spetta l’assegno divorzile alla moglie che lavora come colf se la rinuncia al precedente lavoro era una scelta dei coniugi avvenuta dopo il matrimonio (Corte di Cassazione – ordinanza n. 29627/2022 – sez. Prima civile).

Il caso concerne la decisione della Suprema Corte di Cassazione che decide in merito ad un ricorso promosso da un ex marito che sosteneva il venir meno dell’assegno divorzile in quanto la donna aveva un proprio lavoro e risparmi presso la banca.

I giudici respingono il ricorso fondando la propria sentenza sull’orientamento già espresso dalle Sezioni Unite (sentenza 18287/2018) secondo cui «ai fini dell’attribuzione della quantificazione dell’assegno divorzio deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l’ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa ed una adeguata autosufficienza economica nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti».
È giusto ricordare che l’assegno divorzile non deve garantire lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio, ma ha comunque funzione perequativa/compensativa nel momento in cui emerge che uno dei due coniugi ha rinunciato alle proprie aspettative professionali per dedicarsi alla famiglia.

Nel caso la donna, che si era sposata a diciotto anni e separata dopo trenta anni, aveva lasciato il suo lavoro per attendere alle esigenze familiari così che un lavoro precario (quale quello svolto) e non confacente alle proprie attitudini lavorative/professionali non può far venir meno l’assegno da parte dell’ex coniuge.

Avv. Martina Marianetti

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