
Spese straordinarie per i figli maggiorenni dovute solo se rispondono al loro interesse” (Commento a Cass. Civ., Sez. I, ord. 23 luglio 2026, n. 23946)
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1. La vicenda processuale
La pronuncia in esame affronta uno dei temi più ricorrenti nel contenzioso familiare post-
separazione: il rimborso delle spese sostenute unilateralmente dal genitore collocatario
nel’interesse dei figli. Nel caso di specie, la madre aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per
il recupero del 50% di spese relative a cure odontoiatriche per un figlio (anni 2015-2018) e
rette scolastiche presso un istituto privato per l’altro (anni 2014-2017), per un importo
complessivo di circa 6.280 euro. L’opposizione del padre, rigettata sia in primo grado che in
appello, approdava in Cassazione con quattro motivi: violazione dell’art. 337-ter c.c. per
mancanza di preventivo consenso; vizio di motivazione sulla qualificazione delle spese
come ordinarie; violazione del principio di bigenitorialità; omessa pronuncia sulla carenza
di legittimazione attiva.
La Corte rigetta integralmente il ricorso, offrendo l’occasione per una ricognizione
aggiornata dei principi in materia.
2. Il quadro normativo di riferimento
La disciplina positiva ruota attorno all’art. 337-ter cod. civ., che al quarto comma stabilisce
che «le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla
salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo»,
mentre per le questioni di ordinaria amministrazione è possibile l’esercizio separato della
responsabilità. Il sistema è completato dall’art. 316-bis cod. civ., che sancisce il principio di
proporzionalità del concorso dei genitori al mantenimento.
3. La ricostruzione della Cassazione: un orientamento ormai consolidato
La sentenza n. 23946/2026 si colloca consapevolmente in un solco giurisprudenziale
tracciato da oltre un decennio e ormai stabile. L’iter argomentativo della Corte si articola in
tre passaggi fondamentali.
A) La distinzione tra spese routinarie e spese straordinarie imprevedibili. Il primo e
più importante principio è che l’obbligo di preventiva concertazione non copre tutte le
spese, ma solo quelle che «per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano
dall’ordinario regime di vita della prole». Restano invece estranee all’obbligo di preventivo
accordo le spese «sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi»,
ancorché non predeterminabili nell’ammontare. È il caso tipico delle spese mediche
ordinarie e di quelle scolastiche — proprio quelle oggetto del giudizio.
Questo approdo è il precipitato di una linea interpretativa che risale a Cass. n. 2467/2016, la
quale già affermava che «il mancato preventivo interpello dell’altro genitore non comporta
l’irripetibilità delle spese che invece deriva dalla non rispondenza della spesa sostenuta
all’interesse del minore», ed è stato poi affinato da Cass. n. 14564/2023, che ha precisato
come l’obbligo di concertazione sussista soltanto per le «decisioni di maggiore interesse» ex
art. 337-ter c.c., mentre per le altre il genitore non collocatario è tenuto al rimborso salvo
che abbia «tempestivamente addotto validi motivi di dissenso».
B) L’irrilevanza del mancato interpello sulla ripetibilità. Il secondo principio — che
segna forse il punto di maggior impatto pratico — è che anche per le spese straordinarie in
senso stretto (quelle imprevedibili e di rilevante entità), la mancanza di preventiva
informazione e assenso «non determina automaticamente il venir meno del diritto del
genitore che le ha sostenute alla ripetizione della quota di spettanza dell’altro». Il giudice
deve comunque valutarne la rispondenza all’interesse del minore e al tenore di vita
familiare, commisurando l’entità della spesa all’utilità e alla sostenibilità economica. Il
mancato interpello può essere sanzionato nei rapporti tra i genitori, ma non si traduce in
irripetibilità di quanto speso nell’interesse dei figli.
In questa prospettiva, il dissenso del genitore non collocatario non opera come diritto di
veto: come chiarito da Cass. n. 6030/2023, «nel caso di mancata concertazione preventiva e
di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le
ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all’interesse
del minore». Il baricentro della tutela si sposta così dal profilo procedimentale (il previo
accordo) a quello sostanziale (l’interesse del minore e la proporzionalità della spesa): è il
giudice, in sede cognitiva, a sindacare l’an e il quantum.
C) La distinzione tra processo di cognizione e procedura esecutiva. Il passaggio forse
più significativo della sentenza n. 23946/2026 è quello in cui la Corte — rispondendo al
terzo motivo — distingue nettamente la fattispecie in esame da quella oggetto di Cass. n.
22522/2025, sentenza con cui il ricorrente pretendeva di paragonare la propria posizione.
In quell’occasione, la Terza Sezione Civile aveva affermato che, nell’ambito di una procedura
esecutiva fondata su decreto di omologa della separazione, il preventivo accordo tra i
genitori — quando previsto come condizione nel titolo — costituisce «condizione di
esigibilità del credito», e la sua mancanza preclude l’azione esecutiva. La sentenza n. 23946
respinge il richiamo, osservando che nel caso di specie «la richiesta di rimborso pro quota è
stata fondata su un decreto ingiuntivo che è stato opposto dando vita ad un ordinario
processo di cognizione diretto a verificare sulla base della documentazione prodotta a
corredo la sussistenza o meno del diritto azionato».
Il distinguo è tutt’altro che nominalistico. Nell’esecuzione forzata, il titolo esecutivo deve
essere certo, liquido ed esigibile: ciò che non è stato previamente concordato non può
essere portato a esecuzione sic et simpliciter. Nel processo di cognizione — quale quello
originato dall’opposizione a decreto ingiuntivo — il giudice ha invece il potere-dovere di
accertare nel merito la fondatezza della pretesa, valutando l’interesse del minore e la
proporzionalità della spesa. Le due ipotesi operano su piani distinti: il decreto di omologa
come titolo esecutivo stragiudiziale richiede, per le spese subordinate ad accordo, che
questo sia effettivamente intervenuto; il decreto ingiuntivo opposto, invece, introduce un
giudizio di cognizione piena in cui il vaglio giudiziale assorbe e supera la mancanza del
previo concerto.
4. Rilievi sulla motivazione e sullo scrutinio in sede di legittimità
Un ulteriore profilo di interesse riguarda il sindacato della Cassazione sulle valutazioni di
merito. La Corte ribadisce che l’accertamento della rispondenza delle spese all’interesse del
minore, la verifica della loro utilità e la valutazione della sostenibilità economica
costituiscono «un giudizio che attiene al merito della vertenza, in questa sede
insindacabile». La sentenza n. 23946/2026 conferma così l’orientamento già espresso da
Cass. n. 21785/2024 e da Cass. n. 9392/2025, che avevano analogamente dichiarato
inammissibili le censure che, sotto l’apparente deduzione di vizi di motivazione, miravano
in realtà a una rivalutazione del merito.
5. Considerazioni operative
Dalla pronuncia si ricavano indicazioni operative nette per il professionista.
Per il genitore collocatario che anticipa spese nell’interesse dei figli, la via maestra per il
recupero è l’azione monitoria, che — se opposta — introduce un giudizio di cognizione nel
quale il giudice potrà valutare la meritevolezza della spesa a prescindere dal previo
consenso. La documentazione accurata degli esborsi resta essenziale, ma l’eventuale
assenza di preventiva informazione all’altro genitore non è di per sé ostativa al rimborso.
Per il genitore non collocatario, il semplice rifiuto opposto a posteriori non è sufficiente a
bloccare la pretesa restitutoria: occorre dimostrare l’effettiva non rispondenza della spesa
all’interesse del minore, la sua sproporzione rispetto al tenore di vita familiare o la sua
insostenibilità economica.
Quanto alla scelta dello strumento processuale, la sentenza mette in guardia dal confondere
i piani: chi agisce in via esecutiva sulla base del solo decreto di omologa, senza preventivo
accordo per le spese che lo richiedono, rischia il rigetto; chi invece introduce un giudizio di
cognizione (anche tramite decreto ingiuntivo) può ottenere il riconoscimento del credito
all’esito di un accertamento pieno, che ha nell’interesse del minore il suo criterio ordinante.
Commento Avv. Carlo Cavalletti
Iscritto Albo Avvocati di Pisa e abilitato dinanzi alla Corte di Cassazione
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