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Se i coniugi hanno vissuto insieme per tre anni il matrimonio non è annullabile anche in caso di tradimento e vita da “separati in casa”. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 30900 del 26 novembre 2019).


La questione sorgeva a seguito della richiesta di un uomo il quale, ottenuta la una sentenza del Tribunale ecclesiastico di annullamento del matrimonio, chiedeva la delibazione in Italia.

La Corte di Appello competente rigettava la richiesta in quanto i coniugi avevano convissuto per oltre tre anni.

Inoltre, a fronte della richiesta del marito, la moglie proponeva opposizione adducendo, appunto, di aver vissuto con il marito da più di tre anni, pertanto, il rapporto di matrimonio risultava effettivo.

L’uomo proponeva ricorso in Cassazione e richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sosteneva che: “i requisiti della stabilità e dell’esteriorità della convivenza ultratriennale che ostacolerebbero la delibazione della sentenza non sussisterebbero nel caso di specie”.

Il ricorrente, infatti, ammetteva di aver intrattenuto una relazione extraconiugale solo dopo un anno di matrimonio e di aver vissuto da separati in casa dal 2011.

La Suprema Corte rigettava il ricorso e confermava la sentenza della Corte di appello.

A parere della Cassazione il dato della convivenza continuativa e superiore ai tre anni non può essere messo in discussione.

Infatti al fine di dedurre la mancanza dell’ affectio coniugalis occorre che entrambi i coniugi la riconoscano nel momento in cui viene chiesta la delibazione della sentenza.

Nel caso di specie il ricorrente non aveva fornito alcuna prova in merito alla mancanza dell’ affectio coniugalis.

Inoltre la distanza affettiva tra i due non aveva impedito loro di convivere.

e l’inesatto adempimento è stato causato da un evento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza.

Commento dell’Avv. Carlo Cavalletti
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