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Quantificazione dell’assegno di mantenimento: no al criterio del tenore di vita. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 38928 del 07.12.2021).

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La pronuncia in commento ritorna sul tema dell’assegno di mantenimento e sui criteri da seguire per la sua quantificazione.

La Suprema Corte conferma l’orientamento consolidato volto ad escludere il tenore di vita quale elemento da valutare ai fini della quantificazione dell’assegno.

Il caso di specie sorgeva a seguito dell’impugnazione di un decreto di modifica delle condizioni di divorzio. Il soggetto obbligato al pagamento rilevava, dinanzi alla Corte di Appello competente, l’erronea valutazione delle condizioni degli ex coniugi ai fini della permanenza dell’assegno nonché  l’omessa valutazione delle nuove circostanze di fatto alla luce dell’orientamento giurisprudenziale in materia.

La Suprema Corte, richiamando la giurisprudenza, confermava l’abbandono dell’utilizzo del tenore di vita quale criterio su cui basare il riconoscimento dell’assegno.

Gli Ermellini affermavano che i giudici di legittimità riconoscono il diritto all’assegno qualora il coniuge non sia economicamente autosufficiente o nel caso in cui in costanza di matrimonio abbia rinunciato ad occasioni di lavoro o di carriera in considerazione dei bisogni della famiglia.

La modifica dell’assegno, pertanto, può avvenire solo in presenza di giustificati motivi qualora nel corso del tempo siano mutate le circostanze di fatto poste alla base del mantenimento.

I nuovi orientamenti giurisprudenziali non costituiscono cause autonome di revisione.

In definitiva la Corte conferma che, ai fini della revisione dell’assegno, l’unico presupposto continua ad essere il mutamento delle condizioni economiche dei coniugi.

Nel corso del giudizio volto a tale verifica il Giudice può decidere sulla base del mutato orientamento giurisprudenziale.

Nel caso di specie la causa veniva rinviata alla Corte di Appello in diversa composizione.

Commento Avv. Carlo Cavalletti
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