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Nella determinazione dell’assegno di divorzio occorre valorizzare anche il contributo del coniuge più debole (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 6519 del 09.03.2020).

Nella determinazione dell’assegno di divorzio occorre valorizzare anche il contributo del coniuge più debole (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 6519 del 09.03.2020).

Nella decisione in esame la Suprema Corte affronta, nuovamente, il tema della determinazione dell’assegno di divorzio ed incentra l’analisi sulla valorizzazione o meno del contributo del coniuge più debole.

La vicenda riguardava un ex marito il quale proponeva appello dove chiedeva la rideterminazione dell’assegno divorzile, versato nei confronti dell’ex moglie.

L’appello veniva accolto, parzialmente, l’assegno veniva ridotto e determinato in euro 1600,00 mensili.

Il ragionamento della Corte teneva in considerazione i principi già affermati, sul punto, dalla Suprema Corte.

In sostanza ribadiva che occorre si evitare le rendite parassitarie, in caso di breve durata del matrimonio e di evidente capacità lavorativa del coniuge richiedente l’assegno, ma occorre, anche, evitare di agire in maniera punitiva nei confronti del coniuge, economicamente, più debole rimasto sposato per lungo periodo e che ha contribuito all’incremento delle risorse familiari, sia con il lavoro fuori casa che dentro casa.

In tale occasione in appello sono stati considerati decisivi sia la durata del matrimonio che la disparità reddituale tra le parti coinvolte.

L’uomo ricorreva dinanzi alla Suprema Corte dove contestava, tra le altre cose, la non produzione in giudizio, da parte della moglie, delle successioni del padre e della madre, nonché la ritenuta non redditività del cespite ereditario della stessa ed il giudizio sull’effettiva capacità e possibilità della moglie di produrre reddito.

Gli Ermellini rigettavano il ricorso ritenendo non fondati i motivi in quanto finalizzati ad ottenere un giudizio sostitutivo rispetto a quello del merito conclusosi con una motivazione congrua ed adeguata.

A parere dei Supremi Giudici, nella determinazione dell’assegno, occorre adottare il paramento perequativo- compensativo il quale deve tenere in considerazione elementi quali, le condizioni reddituali di entrambi i coniugi, il contribuito apportato alla realizzazione della vita familiare nonché l’età del richiedente, la durata del matrimonio e le aspettative professionali sacrificate.

In base a quanto sopra, pertanto, l’importo dell’assegno dovrà garantire una vita dignitosa ed autonoma che tenga conto del sacrificio e di quanto fatto durante il matrimonio.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti 
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