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L’obbligo di concorrere al mantenimento del figlio dedito agli studi universitari cessa qualora quest’ultimo, presso una sede diversa dal luogo di residenza, non abbia ottenuto alcun titolo di studio o una possibile occupazione remunerativa

“L’obbligo di concorrere al mantenimento del figlio dedito agli studi universitari cessa  qualora quest’ultimo, presso una sede diversa dal luogo di residenza, non abbia ottenuto alcun titolo di studio o una possibile occupazione remunerativa” (Tribunale di Pisa rg. 942 anno 2018).

Il caso trattato dallo Studio Legale Cavalletti (nella persona dei legali avv. Carlo Cavalletti e Martina Marianetti) prende spunto da una richiesta di revoca dell’assegno di mantenimento proposta dal padre della figlia che si era visto arrivare una comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate per modifiche alla dichiarazione dei redditi in quanto la resistente non era più a suo carico.


Nel ricorso la scrivente difesa altresì documentava come la figlia avesse conseguito una laurea triennale ed esercitasse un lavoro adeguato oltre a convivere, di fatto, con un pilota di aerei e che infine sui social indicava vari lavori svolti per società terze.

Si costituiva la figlia contestando le ragioni del padre in quanto, a suo dire, era in procinto di terminare gli studi per la laurea specialistica.

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, rilevava come la figlia aveva un’età pari a trentaquattro anni e che aveva conseguito una laurea triennale all’eta di ventisei anni e che quindi trova conferma, nel caso concreto, la decisione della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “l’obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne cessa ove lo stesso sia ancora dedito agli studi universitari presso una sede diversa dal luogo di residenza familiare, senza aver ingiustificatamente conseguito alcun correlato titolo di studio o una occupazione remunerativa” (cfr. Cassazione Civile n. 27377/2013).

Nel caso concreto, motiva il Tribunale, si è mostrato un ritardo considerevole nel conseguire la laurea biennale ed a nulla varrebbe dimostrare che tra il conseguimento della laurea triennale e l’iscrizione a quella biennale sia trascorso del tempo in quanto le considerazioni che precedono valgono ancor più laddove il percorso di studio venga non solo rallentato ma addirittura interrotto.

Il Tribunale condanna quindi la figlia al pagamento delle spese legali nonché al risarcimento della stessa, ex art. 96 comma 3 c.p.c., per la somma di € 3.000,00.

Avv. Carlo Cavalletti
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