
Legittimo l’affidamento ai nonni paterni di due fratelli anche non consanguinei
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 20 ottobre – 24 novembre 2015, n. 23979
Presidente Forte – Relatore Valitutti
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 16.5.2012, il Tribunale per i Minorenni di Catania dichiarava lo stato di adottabilità
dei minori M.M.M. e M.V. M. in conseguenza della ritenuta sussistenza di una situazione di abbandono dei
medesimi, ai sensi degli artt. 8 e 15 della I. n. 184 del 1983.
2. Avverso tale decisione proponevano impugnazione i nonni paterni V.N. M. e Rita C.. II gravame veniva,
peraltro, rigettato dalla Corte di appello di Catania con sentenza depositata il 27.5.2013.
3. I coniugi M. proponevano, pertanto, ricorso per cassazione, che veniva, invece, accolto da questa Corte
con sentenza n. 11758/2014, con la quale la decisione impugnata veniva cassata con rinvio alla Corte di
Appello di Catania in diversa composizione. 4. II giudizio, riassunto da V.N. M. e R.C. ai sensi dell’art. 392
c.p.c., si concludeva con la decisione della Corte di Appello di Catania n. 1393/2014, depositata il
28.10.2014 e notificata il 13.11.2014.
4.1. Con tale pronuncia il giudice di seconde cure riteneva, anzitutto, che gli appellanti fossero sforniti di
legittimazione ali, impugnazione della dichiarazione dello stato di adottabilità di M.M.M., in considerazione
del fatto sopravvenuto alla pronuncia di questa Corte n. 11758/2014, costituito dalla sentenza n.
288/2014 – resa dal Tribunale di Catania e passata in cosa giudicata – che ha definitivamente accertato
che il minore M. non è figlio di M. I. e, quindi, non è nipote degli appellanti. 4.2. La Corte territoriale
escludeva, poi, l’idoneità dei nonni — in considerazione del loro comportamento “leggero” tenuto nei confronti
del fratello M., consistito nell’avere sottovalutato il sospetto che il medesimo non fosse loro nipote –
a prendersi cura dell’altro minore M.V. M.. Per di più, l’affidamento di quest’ultimo ai nonni avrebbe
provocato, a parere dei giudice di rinvio, un forte trauma al medesimo, comportando la separazione dal
fratello unilaterale al quale il minore era fortemente legato. 4.3. II giudice di rinvio confermava, di
conseguenza, la sussistenza dello stato di abbandono di entrambi i minori, già affermato dal giudice di
prime cure.
5. Per la cassazione della sentenza n. 1393/2014 hanno proposto, quindi, ricorso V.N. M. e R.C. nei
confronti dell’avv. C.Z., nella qualità di tutore provvisorio dei minori, di I. M. e di A.L. T., genitori dei
minori, nonché dei Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania, affidato a tre motivi.
6. L’avv. Z., nella qualità, ha replicato con controricorso.
Considerato in diritto
1. Con il primo e secondo motivo di ricorso – che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati
congiuntamente – V.N. M. e Rita C. denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 8, 12 e 15
della l. n. 184 del 1983, 2 e 30 Cost., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
1.1. Avrebbe errato la Corte di Appello nel ritenere che il minore M.V. M. si trovasse in una situazione di
abbandono materiale e morale, tale da legittimare la dichiarazione dello stato di adottabilità, ai sensi degli
artt. 8 e 15 della l. n. 184 dei 1983.11 giudice di rinvio non avrebbe, invero, accertato la sussistenza, in
concreto, dei presupposti di cui all’art. 15, co. 1, lett. b) della legge suindicata – come statuito dalla
sentenza di questa Corte n. 11758/2014 .
1.2. La Corte di Appello di Catania si sarebbe limitata, invero, a motivare la conferma del rigetto dei
reclamo proposto dai nonni, in reazione al piccolo M., facendo riferimento esclusivamente al fatto nuovo,
costituito dalla sentenza n. 288/2014 del Tribunale di Catania (passata in cosa giudicata) – che ha
definitivamente accertato che il minore M.M.M. non è figlio di M. I. e, quindi, non è nipote degli appellanti
-, nonché al pregresso comportamento “leggero” tenuto dai coniugi M.-C. nei confronti di M., consistito
nell’avere sottovalutato Il sospetto che il medesimo non fosse loro nipote, “senza prevedere che il
bambino avrebbe subito il trauma del distacco” dalla famiglia di origine.
1.3. La motivazione dell’impugnata sentenza si paleserebbe, peraltro, dei tutto inidonea ad individuare
l’esatta portata normativa della nozione di “situazione di abbandono” dei minore, di cui è menzione
nell’art. 8 della I. n. 184 dei 1983, anche nella parte in cui ha ancorato l’accertamento di tale situazione
all’ulteriore considerazione che l’affidamento di M. ai nonni paterni avrebbe comportato il distacco dei
medesimo dal fratello unilaterale M., al quale il minore è profondamente legato. La necessità del rispetto
della “fratria” non potrebbe, per contro, determinare la dichiarazione di adottabilità dei piccolo M., con
l’ingiusto sacrificio – in assenza di una reale situazione di abbandono morale e materiale dei medesimo,
stante la dichiarata disponibilità dei nonni a prendersi cura di lui -del suo diritto a vivere nella famiglia
naturale e di esservi educato, istruito e mantenuto (art. 30 Cost.), con palese violazione anche dei
principio di solidarietà espresso dail’art. 2 Cost.
2. Le censure sono fondate.
2.1. In via pregiudiziale, va ritenuta l’ammissibilità del ricorso proposto dai coniugi M.-C., della quale la
resistente avv. Z. ha dubitato, deducendo che i ricorrenti non avrebbero specificato i profili di violazione e
falsa applicazione di legge denunciati, i quali, peraltro, sottenderebbero un non censurato vizio di
motivazione, ai sensi dell’art, 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
2.1.1. Va rilevato, al riguardo, che i primi due motivi di ricorso, sebbene rubricati soltanto come
violazione di legge (arti. 1,8, 12 I. 184 dei 1983, 2 29 e 30 Cost.), in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3
c.p.c., contengono effettivamente anche censure all’impianto motivazionale della sentenza di appello,
sotto il profilo dell’omessa considerazione dei fatto controverso costituito dallo stato di abbandono di
entrambi i fratelli M. e M. M., in relazione all’idoneità dei nonni (quanto meno per M.) a prendersi cura di
loro, censure rientranti nel disposto dell’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., nella formulazione di cui all’art. 54
della I. n. 134 del 2012 (applicabile alla fattispecie concreta ratione temporis).
2.1.2. E tuttavia, va osservato al riguardo che questa Corte ha più volte statuito che, In materia di ricorso
per cassazione, la configurazione formale della rubrica del motivo di gravame non ha contenuto
vincolante per la qualificazione dei vizio denunciato, poiché è solo l’esposizione delle ragioni di diritto
dell’impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (cfr. Cass.
7882/2006, relativa proprio al caso – ricorrente nella specie in cui, a fronte dell’evocazione, nella rubrica
dei motivo di gravame, dell’art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione di norme, il contenuto
della contestazione concerneva anche la incongruità della motivazione; Cass. 7981/2007; 5848/2012;
14026/2012; 1370/2013; 19882/2013).
2.1.3. Se ne deve inferire che, nel caso concreto, non Incide sull’ammissibilità dei ricorso la
considerazione che le censure proposte dai ricorrenti – che, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione
di legge si palesano sufficientemente specifiche, con riferimento alla mancata individuazione, da
parte della Corte di Appello, dell’esatta portata normativa della nozione di “situazione di abbandono” del
minore ex art. 8 della I. n. 184 del 1983 – debbano essere valutate, alla luce dell’esposizione delle ragioni
dell’ impugnazione contenuta nell’illustrazione dei due motivi, anche sub specie del vizio di motivazione.
L’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dalla resistente, deve essere, pertanto, rigettata.
2.2. Premesso quanto precede, va rilevato che l’impugnata decisione n. 1393/2014 è stata emessa a
seguito di cassazione con rinvio della precedente sentenza di appello, disposta da questa Corte con la
pronuncia n. 11758/2014, con la quale si è ribadito il principio – già affermato in altre pronunce di
legittimità (cfr. Cass. 18563/2012; 28230/2013) ~ secondo cui la prioritaria esigenza per il figlio di
vivere, nei limiti del possibile, con i genitori biologici e di essere allevato nell’ambito della propria
famiglia, alla stregua del legame naturale oggetto di tutela ai sensi deli’art. 1 della I. n. 184 del 1983,
impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità ai fini del perseguimento dei suo
superiore interesse. Questa Corte, ha — di conseguenza – cassato la sentenza di secondo grado con la
quale, In ragione di patologie di carattere mentale e dello stato di tossicodipendenza dei genitori biologici,
si era erroneamente dichiarato lo stato di adottabilità dei figli, omettendo di valutare l’idoneità dei nonni
paterni a provvedere all’assistenza ed alla cura dei nipoti, in violazione dei diritto del minore a crescere
ed essere educato nella propria famiglia, sancito dagli artt. 1, co. 1, l. n. 184 del 1983 e 315 bis, co, 2,
c.c.
2.3. La successiva decisione n. 1393/2014, emessa dalla Corte di Appello di Catania in sede di rinvio, ha
preso le mosse dalla considerazione del fatto sopravvenuto alla pronuncia di questa Corte n.
1.1758/2014, costituito dalla sentenza n. 288/2014 – resa dal Tribunale di Catania nelle more dei giudizio
di cassazione, e passata in cosa giudicata — che ha definitivamente accertato, su ricorso di un curatore
speciale nominato dal Tribunale, che il minore M. non è figlio di M. I.. La Corte territoriale ne ha tratto
una duplice conseguenza.
2.3.1. Per quanto concerne il minore M. M., gli odierni ricorrenti, in quanto non sono più nonni del
bambino, non sarebbero legittimati, a parere dei giudice di rinvio, a prendersi cura del medesimo, e non
avrebbero, quindi, una posizione giuridica nel presente
giudizio, per un verso, idonea ad escludere lo stato di abbandono dei minore, per altro verso, legittimante
una loro opposizione alla declaratoria dello stato di adottabilità (artt. 15, co. 3 e 17, co. 1 della I. n. 184
del 1983). Dal disposto degli arti. 8, co. 1, 10, co. 2 e 12, co. 4, 15 e 17 della I. n. 184 del 1983 si
evince, infatti, che tale situazione legittimante spetta ai soli “parenti”, per tali dovendo intendersi, ai sensi
dell’art. 74 c.c., soltanto coloro che sono legati da un vincolo che deriva dalla loro discendenza da uno
stesso stipite. 2.3.2. Per quanto concerne, invece, il piccolo M. M., la Corte di Appello – esclusa l’idoneità,
accertata anche dalla pronuncia n. 11758/2014, dei genitori a prendersi cura del medesimo, in quanto
“entrambi tossicodipendenti e portatori di patologie psichiatriche, dal comportamento irresponsabile,
talora illegale e gravemente pregiudizievole per i minori” (sentenza di appello, p. 3) – ha fondato il
giudizio di inidoneità anche dei nonni su due ordini di considerazioni: 1) affidare M. ai nonni paterni
significherebbe – non essendo questi ultimi parenti anche di M. – disporne fa separazione dal fratello,
evenienza ritenuta altamente traumatica per il minore; 2) la pregressa condotta dei nonni, che avrebbero
con “leggerezza (….) inglobato M. nella loro famiglia”, costituirebbe un elemento di “valutazione negativa
sulla loro capacità di premettere alla soddisfazione dei propri interessi le esigenze (reali) di un minore
loro andato”.
2.4. Orbene, tale motivazione dell’impugnata sentenza evidenzia con chiarezza l’omessa considerazione,
da parte della Corte di Appello, dei fatto storico costituito dalla manifestata disponibilità dei nonni paterni
a prendersi cura del piccolo M. e dalla necessità, affermata dalla sentenza n. 11758/2014 di questa Corte,
di operare un approfondito accertamento circa I’ idoneità dei medesimi a svolgere un ruolo sostitutivo di
quello genitoriale nella cura e nell’educazione dei bambino. La succitata decisione sottolineava, invero, la
necessità di un particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità ai fini dei perseguimento del
superiore interesse del minore, cui non può, di certo, considerarsi estranea la presenza di nonni
disponibili a prendersi cura del medesimo. Costoro rientrano, infatti, nel novero dei soggetti – “parenti
entro il quarto grado (…) che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore” (art. 12 della I. n.
184 del 1983) – che la stessa legge prende in considerazione ai fini del giudizio circa lo stato di
abbandono dei minore, come si evince dall’art. 8, co. 1, della legge succitata, laddove fa riferimento
all’esistenza di “parenti” tenuti a provvedere all’assistenza morale e materiale del minore in mancanza, o
per l’inidoneità, dei genitori.
2.5. La sentenza di appello n. 1393/2014, resa in sede di rinvio, si pone, peraltro, in contrasto anche con
il principio generale, più volte statuito da questa Corte, secondo cui il diritto del minore ad essere educato
nella propria famiglia di origine incontra i suoi limiti solo nel caso in cui questa non sia in grado di
prestare, in via non transitoria, le cure necessarie, nè di assicurare l’obbligo di mantenere, educare ed
istruire la prole, con conseguente configurabilità dello stato di abbandono.
2.5.1. II diritto dei minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d’origine comporta, invero,
che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità sia praticabile solo come “soluzione estrema”, quando, cioè,
ogni altro rimedio appaia inadeguato con l’esigenza dell’acquisto o dei recupero di uno stabile ed
adeguato contesto familiare in tempi compatibili con l’esigenza del minore stesso. Pertanto, soltanto
nell’ipotesi in cui, a prescindere dagli intendimenti dei genitori e dei parenti, la vita da loro offerta a
quest’ultimo risulti inadatta al suo normale sviluppo psico-fisico, ricorre la situazione di abbandono ai
sensi dell’art. 8 della I. n. 184 dei 1983, e la rescissione del legame familiare è l’unico strumento che
possa evitargli un più grave pregiudizio (Cass. 881/2015; 6137/2015). 2.5.2. In tal senso si è, del resto,
espressa anche la Corte Europea dei diritti dell’Uomo (CEDU), la quale ha più volte evidenziato che, in via
di principio, le misure che conducono alla rottura dei legami tra un minore e la sua famiglia debbono
essere applicate solo in circostanze eccezionali, ossia solo nei casi in cui i genitori (o gli stretti congiunti)
si siano dimostrati particolarmente indegni, o quando siano giustificate da un’esigenza primaria che
riguarda l’interesse superiore dei minore (cfr. CEDU, 21.10.2008, C- 19537/03, Clemeno e altri c. Italia;
10.1.2008, C- 35991104, Kearns c. Francia; 16.7.2015, C- 9056/14, Akinnibosun c. Italia).
2.6. Tanto premesso in via di principio, va rilevato che, per quanto concerne il minore M.V. M.,
l’impugnata sentenza – come dianzi detto – si fonda anzitutto sulla considerazione della “leggerezza”
addebitabile ai nonni, per avere ‘inglobato” nella famiglia anche M., sottovalutando il sospetto che il
medesimo non fosse loro nipote, e “senza prevedere che il bambino avrebbe subito il trauma dei
distacco” dalla famiglia di origine. 2.6.1. Tale condotta imprudente dei coniugi M.-C. – stando a quanto
asserito dalla Corte di Appello (p. 3) – deriverebbe dal fatto che, sebbene la madre dei minore avesse
affermato che II riconoscimento di M. da parte del figlio degli odierni ricorrenti (I. M.) sarebbe stato
operato dal medesimo solo per le pressioni ricevute in tal senso dai suoi genitori, questi ultimi non
avrebbero dato peso a tali affermazioni della donna e non avrebbero neppure ritirato i risultati dell’esame
del DNA del preteso nipote, ancorchè fatto eseguire per loro stessa iniziativa, “atteso il legame affettivo
che si era instaurato con il minore”. 2.6.2. Ebbene, non può revocarsi in dubbio che le dimostrazioni di
attaccamento e di affetto, poste in essere dai predetti coniugi – in un lungo arco di tempo – nei confronti
di un bambino dei quale pure avevano motivo di dubitare fosse loro nipote, non possono che evidenziare
– ben al contrario di quanto ha ritenuto, in modo del tutto apodittico, incongruo ed incoerente la Corte di
Appello di Catania – una forte carica di generosità e di affettività in capo ai medesimi, nonché
un’apprezzabile capacità di relazionarsi con i minori. Tale rilievo, dunque, lungi dal tradursi in un
elemento negativo nella valutazione circa l’idoneità dei ricorrenti a prendersi cura dei piccolo M., è – per
contro – un dato fattuale dei quale la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto e porre nel giusto
rilievo, ai fini di una prognosi positiva dei giudizio relativo a detta idoneità.
2.6.3. La motivazione dell’impugnata sentenza non contiene, per contro, riferimento alcuno ala capacità
in concreto – anche alla stregua dei disposti accertamenti peritali — dei nonni paterni a prendersi cura del
minore, in palese contrasto con il principio di diritto sancito da questa Corte, nella sentenza n.
1175812014, nella quale si richiedeva al giudice di rinvio un rigoroso e specifico accertamento sul punto.
Ne consegue che, già sotto tale profilo, la decisione di appello deve essere riformata.
2.7. Ma la sentenza in esame si palesa non condivisibile anche per quanto concerne l’affermazione
secondo ia quale la separazione tra i due fratelli (allo stato entrambi collocati presso una famiglia
affidataria) – che conseguirebbe all’affidamento di M. ai nonni, che non sono legittimati ad opporsi, come
in prosieguo si dirà, anche allo stato di adottabilità di M. – comporterebbe un grave trauma per il minore.
Per Il che siffatta considerazione non potrebbe che rafforzare la conclusione, cui è pervenuta la Corte
territoriale, dell’indispensabilità di provvedere all’adozione dei medesimo. Tale assunto dei giudice di
appello è, difatti, erroneo per un duplice ordine di ragioni.
2.7.1. Sotto un primo profilo, è evidente, infatti, che lo stato di abbandono dei piccolo M. è stato sancito
dalla sentenza impugnata non già in ragione della mancanza di cure ad opera della famiglia
di origine – atteso che è pacifica la ribadita e seria disponibilità dei f
nonni a prendersi cura del medesimo, quali figure sostitutive dei genitori, il che già può valere ad
integrare, se concretamente accertata e verificata, il presupposto giuridico per escludere la situazione di
abbandono ai sensi dell’art. 8 della I. n. 184 dei 1983 e, quindi, la dichiarazione di adottabilità – ma per
l’esigenza di non separare il minore dal fratello M., individuandosi, in tal modo, un presupposto giuridico
non previsto dalla norma suindicata. Potrebbe, difatti, costituire situazione di abbandono solo la
disponibilità non reale manifestata da un congiunto, fra quelli previsti dalla legge; come accade qualora le
condizioni e le limitazioni apposte alla solo formalmente enunciata disponibilità valgano, in sostanza, a
negarla ed a renderla meramente apparente, come tale inadeguata ed insufficiente ad evitare la
dichiarazione di adottabilità (cfr., con riferimento una fattispecie sostanzialmente identica alla presente,
Cass. 15861/2014).
2.7.2. Sotto un diverso profilo, poi, concernente l’omessa considerazione del fatto storico concernente
l’effettivo abbandono del minore, è, altresì, mancata anche un’indagine approfondita – se del caso anche
mediante una c.t.u. specialistica – circa le ricadute sul piano psicologico che tale evenienza (la
separazione del fratello) potrebbe avere sul piccolo M., poste a raffronto con quelle che potrebbero, in
ipotesi, derivare dal suo sradicamento anche da quella parte della sua famiglia di origine costituita dai
nonni paterni. La sentenza di secondo grado non tiene, inoltre, in alcun conto – nell’ottica del
mantenimento dell’affido congiunto dei due fratelli – dei diversi strumenti che la legge offre per
consentire il rispetto di tale esigenza.
2.8. Per tutte le ragioni esposte, le censure relative allo stato di adottabilità del minore M. V. M., vannno,
pertanto, accolte.
3. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi quanto al minore Ma. M. M., in relazione al quale i
ricorrenti chiedono, del pari, revocarsi lo stato di adottabilità. Deve ritenersi, infatti, corretta
l’affermazione della Corte di appello, secondo la quale i medesimi non sono legitimati a far valere,
nell’ambito del presente giudizio, il loro diritto a daare assistenza morale e materiale a Ma. M. M.,
essendo risultato che il medesimo non è loro nipote. Di conseguenza, i coniugi M.-C. sono, del pari,
sforniti della legittimazione ad opporsi alla dichiarazione dello stato di adottabilità del suddetto minore, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 12, comma 1, 15, comma 3 e 17, comma 1, l. n. 184/1983, che
attribuisce tale legittimazione solo al pubblico ministero, al curatore speciale, ed ai parenti entro il quarto
grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore.
3.1. Con riferimento a tale specifica disciplina del procedimento per la dichiarazione dello stato di
adottabilità del minore, i ricorrenti hanno, peraltro, sollevato la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 8 e 10 della I. n. 184 del 1983, in relazione agli arti. 2 e 29 Cost., nella parte in cui tali
disposizioni contengono – al fini del giudizio in ordine allo stato di adottabilità del minore – esclusivamente
il riferimento al soggetti legati da vincoli parentali con il minore medesimo, senza attribuire rilievo alcuno
a rapporti stabili e duratori del minore con persone estranee alla famiglia, come è, invece, previsto
dall’art. 44 della stessa legge per l’adozione in casi particolari”. Sul piano della fondatezza della
questione, gli istanti rilevano, infatti, che l’evoluzione giurisprudenziale e normativa verificatasi in
relazione al concetto di “famiglia” avrebbe posto in evidenza un nuovo concetto di comunità familiare,
svincolato dalla ius sanguinis e dal richiamo all’art. 74 c.c., dovendo, pertanto, darsi risalto ai rapporti
significativi dell’adulto con il minore, anche al di fuori dei legame familiare in senso stretto. La rilevanza
della questione nel caso concreto sarebbe, dipoi, conclamata dalla impossibilità per i coniugi M.-C. di
ottenere altrimenti, stante il suesposto dettato legislativo, il riconoscimento dei ‘rapporti significativi
innegabili tra M. ed i `nonni cadutati’ in ragione dei pregresso vincolo affettivo”.
3.1.1. La questione è da ritenersi inammissibile per manifesta infondatezza, ai sensi dell’art. 23 della I.
cost. n. 87 del 1953. La giurisprudenza costituzionale è, invero, assolutamente consolidata nel senso di
escludere l’ammissibilità di questioni di costituzionalità che si traducano in un intervento della Corte di
tipo additivo o manipolativo, fondato su di una soluzione del problema “non a rima obbligata”, essendovi
altre possibili soluzioni costituzionalmente compatibili, sì che la chiesta pronuncia verrebbe a collidere con
le scelte già adottate dal legislatore secondo criteri di ragionevolezza,
o con quelle che il medesimo legislatore potrà adottare in futuro, nell’esercizio della sua discrezionalità
politica (cfr., ex plurimis, C. Cost. 382/2004; 273/2005; 395/2006; 393/2007; 113/2012; 126/2015).
3.1.2. Orbene, nel caso di specie, come dianzi detto, l’opposizione dei ricorrenti allo stato di adottabilità
di M.M.M. non costituisce la via obbligata al fine di ottenere l’affidamento dei medesimo unitamente a
quello dei fratello unilaterale M.V. M.. La separazione dei due fratelli mediante l’affidamento di uno di essi
ad una coppia costituita da persone legate da rapporti di parentela solo al medesimo, e non anche
all’altro fratello, della cui legittimità – anche sul piano costituzionale – I ricorrenti dubitano, ben può
essere, invero, perseguita mediante gli altri istituti previsti dalla legge in materia di assistenza e di
affidamento dei minori. 3.1.3. D’altro canto, la scelta legislativa di considerare, ai fini dell’esclusione della
condizione di abbandono dei minore, la presenza dei soli “parenti” e fondata su di una opzione
discrezionale ispirata a criteri di ragionevolezza, ossia quella di considerare rilevanti, ai fini di escludere lo
stato di abbandono dei minore, i soli legami di sangue e la presumibile vicinanza dei congiunti al
medesimo. Tanto più che la legge n. 184 del 1983 ha cura di evidenziare che il rapporto di parentela
rileva nella misura in cui si tratti di parenti “tenuti” a provvedere all’assistenza morale e materiale del
minore (art 8), o che abbiano “rapporti significativi con Il minore” (artt. 10, co. 2 e 12, co. 4). In tal
senso, questa Corte ha affermato che, in tema di adozione, la valutazione della situazione di abbandono
del minore, prescritta dall’art. 8 della 1. n. 184 del 1983 ai fini della dichiarazione dello stato di
adottabilità, deve estendersi ai parenti fino al quarto grado, i quali, in virtù di un principio generale
introdotto dalla stessa legge n. 184 cit., sono tenuti, qualora i genitori non vi provvedano, a prestare
assistenza al minore e ad adempiere agli obblighi educativi, la cui inottemperanza conduce allo
scioglimento di ogni vincolo dei minore anche nel loro confronti (Cass.
16796/2009).
Per contro, i soggetti estranei alla famiglia hanno facoltà di proporre l’ordinaria domanda per l’adozione
del minore, ai sensi dell’art. 7 della 1. 184 del 1983, o di avvalersi degli altri istituti previsti dalla legge e,
solo nel caso in cui, il minore medesimo sia orfano dei genitori – sicchè anche con riferimento a tale forma
di adozione è ragionevolmente preferito il rapporto di sangue – l’adozione e consentita a persone unite al
minore “da preesistente rapporto stabile e duraturo”.
3.2. Per tutte le ragioni esposte, dunque, la censura va rigettata.
4. L’accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza,
con rinvio alla Corte di Appello di Catania in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame
della controversia, accertando – sulla base di specifici e concreti elementi di giudizio – l’idoneità dei nonni
V.N. M. e Rita C. ad assicurare al minore M.V. M. la dovuta assistenza morale e materiale. A tal fine, il
giudice di rinvio farà applicazione dei seguenti principi di diritto: “il diritto dei minore a crescere ed essere
educato nella propria famiglia d’origine comporta che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità sia
praticabile solo come “soluzione estrema”, per cui, soltanto nell’ipotesi in cui, a prescindere dagli
intendimenti dei genitori e dei parenti, ed in particolare dei nonni, la vita da loro offerta a quest’ultimo
risulti inadatta al suo normale sviluppo psico-fisico, ricorre la situazione di abbandono ai sensi dell’art. 8
della I. n. 184 del 1983; la ribadita e seria disponibilità dei nonni a prendersi cura dei minore, quali figure
sostitutive dei genitori, può valere ad integrare, se concretamente accertata e verificata, il presupposto
giuridico per escludere la situazione di abbandono al sensi dell’art. 8 della I. n. 184 del 1983 e, quindi, la
dichiarazione di adottabilità dei medesimo, mentre non rileva, di per se, l’esigenza di non separare i
fratelli minori, non concretando detta esigenza un presupposto giuridico previsto dalla norma suindicata”.
5. II giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese dei presente giudizio di legittimità.
Non si applica il D.P.R. n. 115 dei 2002, art. 13, comma 1 quater, per essere il processo esente dal
versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, e rigetta il terzo; cassa l’impugnata sentenza con rinvio alla
Corte di Appello di Catania in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese
del presente giudizio. Dispone che, in caso di diffusione dei presente provvedimento, debba essere
omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti, a norma del d.lgs. n. 196
del 2003, art. 52.
Avv. Carlo Cavalletti
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