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Le spese universitarie sono di natura ordinaria o straordinaria?(Cassazione Civile n. 34100/2021).

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La Corte di Cassazione in data 12 Novembre 2021 con ordinanza n. 34100 affrontava la discussa questione dell’ordinarietà/straordinarietà delle spese universitarie dei figli. Con l’ordinanza ora detta si accoglieva pertanto il quarto motivo di ricorso avverso la sentenza n. 1030/2017 della Corte di Appello di Cagliari e si richiamava l’orientamento maggioritario sul tema della Suprema Corte assunto in particolar modo con le sentenze nn. 9372/2021 e 379/2021: le spese universitarie mancando del requisito dell’imprevedibilità e dell’imponderabilità nonché dell’imponente rilevanza proprio delle spese straordinarie, essendo le stesse preventivabili nel loro ammontare, vanno necessariamente incluse nel novero delle spese ordinarie.

Si violerebbe il principio di adeguatezza e proporzionalità dell’assegno di mantenimento se in esso venissero incluse le spese straordinarie che per definizione sono imprevedibili, imponderabili e rilevanti. L’ordinanza in questione ha altresì affrontato e chiarito un’ulteriore problematica ovverosia quella della diretta corresponsione dell’assegno di mantenimento direttamente a mani del figlio maggiorenne ex. art 337 septies del c.c.

La Corte di Cassazione ritenendo fondato il terzo motivo di ricorso avverso la suddetta sentenza della Corte di Appello di Cagliari ribadiva che il pagamento diretto all’avente diritto è ammissibile soltanto in presenza di domanda giudiziale di quest’ultimo, orientamento questo già assunto in modo esplicito con la sentenza n. 25300/2013. Nonostante dunque l’art. 337 septies del c.c. e l’art 155. quinquies c.c. riconoscano al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell’assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale che in via di intervento autonomo, il pagamento alla prole può avvenire solo in virtù di una domanda giudiziale proprio per il principio della domanda ex art. 99 c.p.c.

Commento Dott.sa Michelle Molinario

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