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L’assegno di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne può essere revocato. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 32406 del 08.11.2021).

Con la pronuncia in esame la Suprema Corte ritorna sul tema del diritto all’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne che non svolge attività lavorativa stabile e che non investe nella formazione.

Nel caso in esame la Corte di Appello competente riformava la decisione di primo grado disponendo la revoca dell’assegno del padre nei confronti del figlio.

La Corte disponeva, altresì, la revoca dell’assegnazione della casa familiare nei confronti dell’ex moglie la quale, pertanto, ricorreva dinanzi alla Suprema Corte.

La donna contestava la revoca dell’assegnazione della casa familiare in suo favore nonché la revoca dell’assegno nei confronti del figlio.

Gli Ermellini dichiaravano il ricorso inammissibile ed in merito alla revoca dell’assegno nei confronti del figlio maggiorenne condividevano la decisione di secondo grado.

Nella specie la Corte rilevava che il figlio aveva abbandonato gli studi diversi anni prima e aveva maturato qualche esperienza lavorativa in maniera saltuaria nonostante non fossero emerse difficoltà ad inserirsi in un contesto lavorativo.

In definitiva la Suprema Corte ha ribadito il principio di auto responsabilità secondo il quale il figlio non deve abusare del diritto di essere mantenuto dai genitori oltre un limite di tempo e di misura ragionevoli.

Infatti l’obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un percorso di formazione e di un progetto di educazione.

Commento dell’Avv. Carlo Cavalletti

(abilitato alla difesa dinanzi alla Corte di Cassazione)

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