
L’adozione di un figlio determina la modifica delle condizioni economiche e quindi una riduzione dell’assegno previsto nelle condizioni di divorzio (Decreto Corte di Appello Firenze, sezione I, proc. 481/2012)
Il caso riguarda un professionista con una ottima capacità patrimoniale – assistito dall’avv. Carlo Cavalletti che intendeva richiedere la riduzione dell’assegno mensile.
In forza della sentenza di divorzio – avvenuta nell’anno 2004 – il medico si trovava a corrispondere alla figlia ormai ventinovenne la somma di € 600,00 mensili.
Il ricorrente presentava ricorso per la modifica delle condizioni economiche presso il Tribunale di Pisa che tuttavia rigettava la domanda onde per cui veniva proposto reclamo avverso tale decisione presso la Corte di Appello di Firenze.
La difesa del professionista rilevava come la sua qualifica di primario aveva determinato una diminuzione della sua capacità patrimoniale e come la figlia aveva ormai compiuto l’età di ventinove anni e abilitata alla professione legale.
Ma motivo principale del ricorso era nella avvenuta adozione di un altro figlio da parte del cliente dello Studio Cavalletti comportando ciò una inevitabile diminuzione reddituale e non potendo peraltro valutare alcuna discriminazione tra figlio adottivo e naturale.
Alla luce di ciò la Corte di Appello di Firenze accoglie le ragioni sostenute dall’avv. Carlo Cavalletti – rilevando espressamente come la abilitazione alla professione forense da parte della figlia e la sua età oltre all’avvenuta adozione- comporta una diminuzione del contributo del padre.

Avv. Carlo Cavalletti
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