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La condotta del marito, intento alla ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet, integra una violazione dell’obbligo di fedeltà [..]

Il caso concerne una moglie che, sentendosi tradita dal marito, aveva abbandonato il tetto coniugale avendo sorpreso lo stesso a navigare sul web in cerca di relazioni con altre donne.

Il marito presenta ricorso in Cassazione alla decisione della Corte di Appello di Bologna chiedendo di eliminare il mantenimento di € 600,00 (si specifica come il ricorrente disponesse si una pensione di circa € 3.000,00) a favore della giovane moglie anch’essa benestante.

La suprema Corte di Cassazione, con la decisione n. 9384, rigetta il ricorso confermando la sentenza della Corte di Appello che già aveva equiparato la navigazione di siti di incontri a infedeltà coniugale.

Ed ancora il marito contestava il fatto che i magistrati bolognesi avevano «ritenuto giustificato l’allontanamento della moglie dalla casa coniugale senza preavviso esclusivamente per la scoperta di un suo interesse alla ricerca di compagnie femminili sul web».

Il marito eccepiva come non era sufficiente a provare che l’allontanamento fosse dipeso esclusivamente dalla frequentazioni di siti, in assenza di pregresse tensioni tra i coniugi e come il matrimonio aveva avuto una breve durata nemmeno un anno, e che la stessa moglie aveva ammesso di svolgere lavori in nero, oltre a possedere automobili di grossa cilindrata, «quote di immobili», un intero palazzo e «altre potenzialità economiche a lei favorevoli».

Il suo ricorso è stato dichiarato “inammissibile».

La Corte di Cassazione stabilisce come la frequentazione di siti di incontri costituisce una «circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione».

Nel caso si pone quindi la discussione tra tradimento reale e virtuale e anche la distinzione tra tentativo e realizzazione del fatto ma gli Ermellini ribadiscono, con tale decisione, come non importa il verificarsi del sicuro tradimento ma la frequentazione di siti discutibili integri di per sé la violazione dei doveri coniugali.

Avv. Carlo Cavalletti
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