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Il trasferimento di un figlio minore a distanza da parte del padre rappresenta una violazione del diritto alla bigenitorialità (Cass. Civ. n. 12282 anno 2024).

L’Con la seguente pronuncia la Suprema Corte ha stabilito un importante principio che può essere così sintetizzato: “il trasferimento dei figli minori a distanza dal padre costituisce violazione al diritto alla bigenitorialità”.

Nel caso specifico il Tribunale di Napoli aveva dichiarato con sentenza lo scioglimento del matrimonio contratto tra Tizio e Caia disponendo la prosecuzione del giudizio in ordine alle eventuali ulteriori pronunce accessorie sui figli. Nel corso del procedimento di divorzio, dinanzi al Tribunale di Napoli la dott.ssa Caia., aveva chiesto la conferma di quanto statuito consensualmente nel giudizio di separazione con particolare riferimento all’affido condiviso dei tre figli minori. Successivamente, in data 05/08/2022, Caia depositava, in corso di causa, un ricorso ex art. 709-ter c.p.c., chiedendo di essere autorizzata a trasferirsi, unitamente ai tre minori, a Pordenone per motivi di lavoro, assumendo di avere ricevuto un’offerta, a mezzo raccomandata a mano del 28/07/2022 da parte di una struttura polispecialistica privata, che le avrebbe messo a disposizione uno studio per svolgere attività ambulatoriale. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 23/09/2022, senza modificare il regime di affido condiviso e senza alcuna istruttoria, accoglieva la richiesta di trasferimento in Pordenone sulla base dell’asserita offerta di lavoro. Il padre reclamava tale ordinanza dinanzi alla Corte di Appello di Napoli – Sezione minori, richiedendo, medio tempore, una pronuncia cautelare in ordine alla sospensione dell’efficacia esecutiva dell’impugnata ordinanza. La Corte di Appello rigettava l’istanza e respinto il reclamo. Avverso il decreto della Corte di Appello di Napoli Tizio ha presentato ricorso con quattro motivi.

I motivi di ricorso sono i seguenti:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 337-ter c.c., nullità del provvedimento ex art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c. n. 4 (in relazione all’art.360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4) attesa la violazione del seguente principio di diritto: Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all’articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa.

2)Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nullità del provvedimento ex art. 111 Cost. e art. 132c.p.c. n. 4 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5), attesa la violazione del seguente principio di diritto: Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.

3)Violazione e falsa applicazione dell’art. 283 c.p.c., nullità del provvedimento ex art. 111 Cost. e art. 132c.p.c. n. 4 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), attesa la violazione del seguente principio di diritto: Se l’istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250,00 e non superiore ad euro 10.000. L’ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio. Infatti la Corte, ritenendo infondata l’istanza, ha condannato il ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 1.400,00.

4)Violazione e falsa applicazione dell’art. 70 c.p.c. e dell’art. 73 R.D. n.12/1941 in relazione all’art. 360c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, attesa la violazione dei seguenti principi di diritto: Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d’ufficio. Infatti, il Sost. Proc. Gen. avvalendosi di un modulo prestampato, in cui sono state vergate a mano (negli spazi vuoti) soltanto il cognome del reclamante ed il n. R.G. del procedimento, senza che il Magistrato abbia fornito un minimum di contezza in ordine ad almeno uno dei motivi posti a base del reclamo, ha espresso il proprio parere richiamandosi alla seguente (scarna) dichiarazione di stile: il provvedimento impugnato appare adeguatamente motivato in fatto ed in diritto.

In sintesi il sig. Tizio (ricorrente) lamentava che il Giudice di merito non avesse tenuto conto degli elementi dal medesimo espressi per opporsi al trasferimento dei figli.

Infatti, la Corte di Appello di Napoli non ha motivato adeguatamente ed esaurientemente sulle ragioni per le quali ha consentito il trasferimento dei minori dal luogo di residenza della famiglia prima della crisi. In particolare il Giudice di merito ha dichiarato di essere pervenuto alla impugnata decisione tenendo in considerazione le inequivoche volontà espresse dai minori, intese come favorevoli al trasferimento, in particolare sulla volontà dei minori ha affermato: “atteso che sia … che …. sono parsi al giudice, che li ha ascoltati in presenza della Dr.ssa …. dell’UPP, hanno dichiarato entrambi di essere felici di trasferirsi a P, città che già conoscono per esservi stati spesso con la madre ed il suo compagno, di aver già visto le scuole presso le quali saranno iscritti, di essere certi del fatto che, in caso di loro disagio tornerebbero a N, come promesso dalla madre, di non aver alcuna intenzione di sostituire il padre con la figura del compagno della madre, di essere certi di tornare a N ogni qualvolta lo vorranno e che il padre potrà recarsi da loro senza alcun problema, di farsi portavoce anche della piccola ….”

La Corte ha ritenuto che il primo motivo di ricorso è fondato in quanto il trasferimento dei tre figli in località distante parecchi chilometri da quella di residenza del padre non potrà non essere di ostacolo alla frequentazione del genitore coi figli nonostante al primo sia stata riconosciuta la “facoltà di vederli e tenerli quando desidera”. Infatti, la Corte di merito non ha valutato quella considerevole distanza tra le due città che non consente frequentazioni giornaliere, se non della durata di poche ore, ma al contrario solo visite di più giorni, data la notevole durata del viaggio. Tenendo poi conto che i figli frequentando la scuola, corsi sportivi, palestra, etc., non possono certo assentarsi troppo tempo dalla città di residenza, quantomeno nel lungo periodo scolastico, senza individuare idonee compensazioni. Il trasferimento potrebbe configurare una violazione del diritto alla bigenitorialità anche in quanto la Corte di merito non ha valutato in alcun modo la questione, limitandosi a riportare le dichiarazioni rese dai due figli più grandi ma non risulta sia stata ascoltata la figlia più piccola.

Avv. Carlo Cavalletti
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