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Il figlio maggiorenne deve fare affidamento sugli aiuti sociali specifici. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 38366 del 03.12.2021).

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In un procedimento, avente ad oggetto l’assegno di mantenimento, la Corte di Appello competente, in riforma della sentenza di primo grado, provvedeva alla riduzione dell’importo da versare nei confronti della figlia maggiorenne e non autosufficiente nonché convivente con la madre.

La Corte rilevava l’assenza di redditi adeguati utili a consentire alla ragazza di provvedere ai propri bisogni.

La Corte, inoltre, precisava che compete al genitore obbligato al mantenimento e che si oppone al versamento dimostrare che il figlio è economicamente autonomo o che il mancato svolgimento di attività lavorativa sia dovuto ad un atteggiamento di inerzia e rifiuto ingiustificato.

Il padre, ricorreva dinanzi alla Suprema  Corte dove contestava, tra le altre cose, l’attendibilità di un teste, le conclusioni in ordine all’onere probatorio nonché l’onere di dover dimostrare i guadagni della figlia senza tener conto che la stessa deteneva un titolo abilitante e che rifiutava di trovare una occupazione.

Gli Ermellini, in accoglimento di alcuni dei motivi proposti da parte ricorrente, ricordava che l’obbligo di mantenimento non viene meno al raggiungimento della maggiore età del figlio e che spetta al genitore dimostrare di non essere più tenuto a corrispondere il mantenimento.

La Suprema Corte affermava, altresì, che, nel caso in cui il figlio maggiorenne non detiene una occupazione stabile, spendendo il titolo professionale in possesso, non può contare sul mantenimento del genitore ma deve fare affidamento sugli strumenti sociali di ausilio a sostegno del reddito salvo per l’obbligo alimentare.

Nel caso di specie era emerso che la Corte di Appello non aveva compiuto alcun accertamento sulla ricerca dell’attività lavorativa da parte della figlia obbligando, invece, il genitore tenuto al mantenimento a dover dimostrare l’indipendenza economica della stessa.

Commento dell’Avv. Carlo Cavalletti
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