IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante: «Deleghe al Governo in materia di
riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche’ in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attivita’ ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro», e in particolare l’articolo 1, commi 8 e 9, che conferisce delega al Governo ad adottare uno o piu’ decreti legislativi per la revisione e l’aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternita’ e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita’ e della paternita’, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.”; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, recante: «Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.»; Vista la legge 8 marzo 2000, n. 53, recante: «Disposizioni per il sostegno della maternita’ e della paternita’, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta’.»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.»; Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche’ in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2015; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell’11 giugno 2015; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto e finalita’ delle misure 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, recano misure volte a tutelare la maternita’ delle lavoratrici e a favorire le opportunita’ di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalita’ dei lavoratori.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
– Il testo della legge 10 dicembre 2014, n. 183
(Deleghe al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle
politiche attive, nonche’ in materia di riordino della
disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attivita’
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di
cura, di vita e di lavoro) e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 dicembre 2014, n. 290.
– Si riporta l’art. 1, commi 8 e 9 della citata legge
n. 183 del 2014:
«8. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alle cure
parentali, attraverso misure volte a tutelare la maternita’
delle lavoratrici e favorire le opportunita’ di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la
generalita’ dei lavoratori, il Governo e’ delegato ad
adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto, per i profili di rispettiva
competenza, con il Ministro dell’economia e delle finanze e
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu’ decreti legislativi
per la revisione e l’aggiornamento delle misure volte a
tutelare la maternita’ e le forme di conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro.
9. Nell’esercizio della delega di cui al comma 8 il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) ricognizione delle categorie di lavoratrici
beneficiarie dell’indennita’ di maternita’, nella
prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo
graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne
lavoratrici;
b) garanzia, per le lavoratrici madri
parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale
anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte
del datore di lavoro;
c) introduzione del tax credit, quale incentivo al
lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome,
con figli minori o disabili non autosufficienti e che si
trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito
individuale complessivo, e armonizzazione del regime delle
detrazioni per il coniuge a carico;
d) incentivazione di accordi collettivi volti a
favorire la flessibilita’ dell’orario lavorativo e
dell’impiego di premi di produttivita’, al fine di favorire
la conciliazione tra l’esercizio delle responsabilita’
genitoriali e dell’assistenza alle persone non
autosufficienti e l’attivita’ lavorativa, anche attraverso
il ricorso al telelavoro;
e) eventuale riconoscimento, compatibilmente con il
diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali
retribuite, della possibilita’ di cessione fra lavoratori
dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte
dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al
contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore
genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica
e cure costanti per le particolari condizioni di salute;
f) integrazione dell’offerta di servizi per le cure
parentali forniti dalle aziende e dai fondi o enti
bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla
persona in coordinamento con gli enti locali titolari delle
funzioni amministrative, anche mediante la promozione
dell’utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei
lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui
sono attivi;
g) ricognizione delle disposizioni in materia di
tutela e sostegno della maternita’ e della paternita’, ai
fini di poterne valutare la revisione per garantire una
maggiore flessibilita’ dei relativi congedi obbligatori e
parentali, favorendo le opportunita’ di conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto della
funzionalita’ organizzativa all’interno delle imprese;
h) introduzione di congedi dedicati alle donne
inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza
di genere debitamente certificati dai servizi sociali del
comune di residenza;
i) estensione dei principi di cui al presente comma,
in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al
riconoscimento della possibilita’ di fruizione dei congedi
parentali in modo frazionato e alle misure organizzative
finalizzate al rafforzamento degli strumenti di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
l) semplificazione e razionalizzazione degli
organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia
di parita’ e pari opportunita’ nel lavoro e riordino delle
procedure connesse alla promozione di azioni positive di
competenza del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, ferme restando le funzioni della Presidenza del
Consiglio dei ministri in materia di parita’ e pari
opportunita’.».
– Il testo del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e sostegno della maternita’ e della paternita’, a
norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96,
S.O.
– Il testo del decreto legislativo 18 luglio 2011, n.
119 (Attuazione dell’art. 23 della legge 4 novembre 2010,
n. 183, recante delega al Governo per il riordino della
normativa in materia di congedi, aspettative e permessi) e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2011, n. 173.
– Si riporta l’art. 23 della legge 4 novembre 2010, n.
183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e
permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per
l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato,
di occupazione femminile, nonche’ misure contro il lavoro
sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di
controversie di lavoro):
«Art. 23 (Delega al Governo per il riordino della
normativa in materia di congedi, aspettative e permessi). –
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’
decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa
vigente in materia di congedi, aspettative e permessi,
comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di
datori di lavoro pubblici o privati, in base ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle
disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l’applicazione dell’art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile;
c) riordino delle tipologie di permessi, tenuto conto
del loro contenuto e della loro diretta correlazione a
posizioni giuridiche costituzionalmente tutelate;
d) ridefinizione dei presupposti oggettivi e
precisazione dei requisiti soggettivi, nonche’
razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle
modalita’ per la fruizione dei congedi, delle aspettative e
dei permessi di cui al presente articolo, al fine di
garantire l’applicazione certa ed uniforme della relativa
disciplina;
e) razionalizzazione e semplificazione dei documenti
da presentare, con particolare riferimento alle persone con
handicap in situazione di gravita’ ai sensi dell’art. 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o affette da
patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu’
rappresentative sul piano nazionale e previo parere della
Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla
data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale
termine, il Governo puo’ comunque procedere.
Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per
l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni
dall’assegnazione; decorso tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il
termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al
presente comma scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza del termine per l’adozione dei decreti legislativi
di cui al comma 1, quest’ultimo e’ prorogato di due mesi.
3. L’adozione dei decreti legislativi attuativi della
delega di cui al presente articolo non deve comportare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
– Il testo della legge 8 marzo 2000, n. 53
(Disposizioni per il sostegno della maternita’ e della
paternita’, per il diritto alla cura e alla formazione e
per il coordinamento dei tempi delle citta’) e’ pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2000, n. 60.
– Il testo della legge 5 febbraio 1992, n. 104
(Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate) e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
– Il testo del decreto-legge 14 agosto 2013. n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,
n. 119 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per
il contrasto della violenza di genere, nonche’ in tema di
protezione civile e di commissariamento delle province) e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2013, n. 191.
Note all’art. 1:
– Per il testo dell’art. 1, commi 8 e 9 della citata
legge n. 183 del 2014, si vedano le note al titolo.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Avv. Carlo Cavalletti
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