
E’ illegittimo il licenziamento se a seguito del superamento del periodo di comporto il lavoratore continua la malattia con le ferie (Corte di Cassazione, Sezione lavoro n. 19062 del 14 settembre 2020).
La vicenda riguardava una lavoratrice la quale veniva licenziata a seguito del superamento del periodo di comporto.
Nello specifico la dipendente, rimasta in malattia fino all’esaurimento del predetto periodo, poco prima della fine del termine, chiedeva un periodo di ferie pari a 20 giorni.
La concessione di tale periodo di ferie evitava il superamento del periodo di comporto.
Il datore di lavoro, a fronte della richiesta, concedeva alla stessa solo un giorno, pertanto, le successive assenze, essendo prive di giustificazione, comportavano il licenziamento per giusta causa.
La lavoratrice, a seguito di sentenza confermativa di licenziamento, adiva la Suprema Corte.
La ricorrente deduceva che, a fronte della richiesta di ferie, da parte del lavoratore in malattia e prima del superamento del periodo di comporto, il datore di lavoro, in assenza di obiettive ragioni organizzative e produttive, deve concederle.
La Suprema Corte, ritenendo corrette le motivazioni addotte dalla ricorrente, cassava la decisione con rinvio e ribadiva i principi consolidati in materia in base ai quali: “il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, senza che a tale facoltà corrisponda comunque un obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa”.
Le ragioni ostative devono essere concrete ed effettive, in caso contrario il licenziamento sarà illegittimo.
Nel caso di specie, il datore di lavoro non aveva dedotto nulla in merito, di conseguenza il licenziamento in questione risultava illegittimo.
Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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