
Diritto all’assegno divorzile anche in caso di nuova convivenza. (Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 32198 del 05.11.2021)
La sentenza sottopone al vaglio delle Sezioni Unite la questione dell’eventuale revoca dell’assegno nel caso in cui il coniuge beneficiario abbia instaurato una nuova convivenza.
Prima di soffermarsi sul ragionamento della Corte occorre analizzare i fatti dai quali originava il caso.
La vicenda sorgeva a seguito di un procedimento di divorzio dove il Tribunale affidava i figli minori alla madre e disponeva a carico dell’uomo la corresponsione di un assegno di mantenimento.
L’ex marito impugnava la decisione e la Corte di Appello escludeva l’obbligo di corrispondere l’assegno stante la nuova convivenza intrapresa dalla donna.
La questione, giunta dinanzi alla Suprema Corte, veniva rimessa al vaglio delle Sezioni Unite.
Preliminarmente il provvedimento in questione ha operato una distinzione tra la componente assistenziale e la componente compensativa dell’assegno.
A tale riguardo veniva precisato che la componente assistenziale decade nel momento in cui il coniuge inizia una nuova relazione stabile, quella compensativa, invece, riferendosi a quanto avvenuto in costanza di matrimonio, mantiene la sua ragion d’essere.
Infatti la natura assistenziale viene a mancare in presenza di una relazione stabile, la componente compensativa permane in quanto si riferisce a circostanze maturate nel passato ed è volta a valorizzare quanto fatto dall’ex coniuge durante la vita matrimoniale.
In base a quanto sopra le Sezioni Unite hanno escluso che, in caso di nuova convivenza, il diritto a ricevere l’assegno decada automaticamente.
Sarà compito del Giudice valutare il caso concreto individuando la componente compensativa dell’assegno ed eliminando quella assistenziale.
Tale ragionamento comporta difficoltà nella liquidazione dell’importo e, a tal proposito, la Corte si è espressa per l’erogazione dell’assegno per un periodo di tempo limitato e predeterminato.
Commento dell’Avv. Carlo Cavalletti
(abilitato alla difesa dinanzi alla Corte di Cassazione)
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