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Chi ha beneficiato dell’assegno di divorzio non dovuto deve restituire l’intero importo percepito. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 28646 del 18.10.2021).

Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio riconoscendo in favore dell’ex moglie un assegno di divorzio per garantire alla stessa lo stesso tenore di vita.

L’uomo impugnava la decisione e la vicenda giungeva dinanzi alla Suprema Corte la quale rinviava alla Corte di Appello.

A seguito del rinvio alla Corte di Appello l’assegno veniva revocato e la donna veniva condannata  alla restituzione delle somme ricevute dal 2017 ovvero dalla decisione della Suprema Corte.

L’uomo impugnava la decisione dinanzi alla Suprema Corte.

Parte ricorrente rilevava la contraddittorietà della decisione laddove la Corte, pur negando la presenza dei presupposti dell’assegno ab origine, disponeva la restituzione degli importi solo in minima parte. L’ex marito riteneva errata la decisione per non aver previsto la restituzione dell’intero importo percepito dall’ex moglie.

Da ultimo il ricorrente lamentava la compensazione delle spese disposte in tutti i gradi di giudizio.

Gli Ermellini, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso, precisavano quanto segue.

In particolare la pronuncia si soffermava sulla decorrenza del termine per la restituzione di quanto percepito.

In riferimento a tale aspetto la Suprema Corte precisava che, nel caso in cui si accerta che l’assegno non è dovuto significa che non è dovuto dal momento in cui decorre la sua attribuzione ovvero dalla sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio.

In base a quanto sopra, pertanto, la donna è tenuta a restituire tutte le somme percepite con l’aggiunta degli interessi legali.

Commento dell’Avv. Carlo Cavalletti

(abilitato alla difesa dinanzi alla Corte di Cassazione)

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