
Assegno di mantenimento ed esigenze del figlio. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 36989 del 26.11.2021).
Con la decisione in commento la Suprema Corte esamina e chiarisce quali spese rientrino nel mantenimento spettante al genitore non collocatario della prole.
Nel caso specifico la Corte di Appello competente interveniva in un procedimento disciplinando il diritto di visita del padre ed incrementando l’assegno fissato a suo carico dal giudice di prime cure.
A seguito della parziale riforma della decisione di primo grado il genitore sul quale gravava l’obbligo di pagamento dell’assegno maggiorato adiva la Suprema Corte.
Parte ricorrente lamentava violazione e falsa applicazione dell’art 337 ter c.c.
In particolare l’uomo contestava l’aumento dell’assegno, fissato nei suoi confronti, in assenza di una valutazione circa le capacità lavorative della madre e dei tempi di permanenza della figlia minore presso i genitori.
Secondo gli Ermellini il motivo è inammissibile per varie ragioni.
La Suprema Corte, infatti, sul punto affermava che l’assegno di mantenimento era stato fissato dalla Corte di merito tenendo conto non solo delle condizioni economiche del genitore obbligato ma anche delle condizioni economiche della madre, deteriori in quanto aveva subito un licenziamento nonché delle esigenze della figlia.
Nel caso di specie, pertanto, la Corte di Appello aveva effettuato una valutazione comparativa dei redditi in ossequio al principio in materia di assegno di mantenimento.
La Suprema Corte affermava, infatti, che l’assegno di mantenimento, in capo genitore non collocatario, non comprende solamente l’obbligazione alimentare ma riguarda anche altre spese quali l’aspetto abitativo, scolastico, sanitario, sociale e sportivo in modo da predisporre una organizzazione domestica consona a tutte le esigenze di cura ed educazione.
Commento dell’Avv. Carlo Cavalletti
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