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Assegnazione della casa coniugale e revisione dell’assegno. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 33606 dell’11.11.2021).

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 Il caso riguardava un procedimento fra due coniugi dove il Tribunale, all’esito di CTU, disponeva l’affidamento congiunto della prole con collocamento paritario ed alternato e revocava l’assegnazione della casa familiare alla madre.

Venivano, altresì, incaricati i servizi sociali affinchè eseguissero compiti di vigilanza, supporto e monitoraggio.

Per quanto riguardava la gestione degli incontri tra padre e figlio il Giudice li rimetteva ai liberi accordi tra i due genitori fissando in € 300,00 il contributo in capo al padre  oltre al pagamento nella misura del  50% delle spese straordinarie.

Dinanzi alla Corte di Appello competente agiva la donna e, in accoglimento del gravame, la Corte disponeva il collocamento dei minori presso la casa coniugale assegnata alla madre.

La vicenda giungeva dinanzi alla Suprema Corte a seguito del ricorso dell’uomo.

La doglianza di parte ricorrente si riferiva all’entità del contributo di mantenimento fissato.

In particolare, a parere dell’uomo, la Corte non aveva attribuito all’assegnazione della casa coniugale il congruo valore corrispondente all’affitto di un alloggio di pari tipologia.

Inoltre il reddito della moglie risultava maggiore rispetto a quello del marito ragion per cui, a parere del ricorrente, non era giustificata la somma prevista a suo carico come mantenimento; ciò in considerazione anche dell’assegnazione della casa coniugale.

La Suprema Corte, ritenendo il motivo fondato, accoglieva il ricorso e cassava la sentenza sul punto.

Secondo gli Ermellini, infatti, l’assegnazione della casa familiare è un provvedimento a sé ma che ha dei risvolti anche economici da considerare.

Ciò comporta la revisione dell’assegno o comunque una valutazione specifica che, nel caso di specie, non era stata compiuta.

Commento dell’Avv. Carlo Cavalletti

(abilitato alla difesa dinanzi alla Corte di Cassazione)

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