
Ammissibilità della domanda di assegno divorzile proposta in appello: presupposti. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 29290 del 21.10.2021).
In un procedimento di divorzio l’ex moglie proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, ove la stessa era rimasta contumace, al fine di ottenere il versamento da parte dell’ex marito dell’assegno di divorzio nella misura ritenuta congrua fino all’estinzione dei debiti dell’impresa familiare.
L’uomo sollevava l’inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., della domanda di attribuzione dell’assegno di divorzio in quanto proposta per la prima volta in sede di appello, ritenendo anche insussistenti le condizioni per avere diritto all’assegno.
La vicenda giungeva dinanzi alla Suprema Corte dove l’ex moglie ricorreva.
Parte ricorrente rilevava, in particolare, che, dopo la proposizione del ricorso, dove l’uomo aveva affermato di essere privo di reddito e di lavoro, lo stesso risultava intestatario di un negozio di famiglia.
In tal modo, a parere dell’ex moglie, risultavano mutate le condizioni economiche dei coniugi rispetto al momento in cui era stato instaurato il giudizio.
In base a quanto sopra, per la donna, la richiesta di ottenere l’assegno divorzile proposta per la prima volta in sede di appello era ammissibile.
La Suprema Corte affermava sul punto che, nel giudizio di divorzio, la domanda volta ad ottenere l’assegno deve essere proposta nel rispetto degli istituti processuali previsti dal rito ma non può escludersi nel caso in cui i presupposti maturino nel corso del giudizio.
Ciò in quanto la natura nonché la funzione dei provvedimenti volti a regolare i rapporti dei coniugi a seguito di divorzio o separazione prevedono la possibilità di modificarne la misura in presenza di nuovi elementi di fatto.
In definitiva, ritenendo sussistente la violazione dell’art 345 c.p.c., la Suprema Corte cassava con rinvio per un nuovo esame della decisione.
Avv. Carlo Cavalletti
Iscritto all’Albo Avvocati Cassazionisti
Via Fucini, 49 – 56125 Pisa
Via Martiri di Marzabotto, 15 – 56019 Vecchiano (PI)
Tel: 050540471
Fax. 050542616
www.studiolegalecavalletti.it
www.news.studiolegalecavalletti.it
