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Ai fini della determinazione del mantenimento il Giudice deve valutare anche la convivenza prematrimoniale” (sentenza Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 35385 anno 2023)

Ormai la convivenza è un fattore comune nella nostra società tanto che la giurisprudenza più recente, in particolare la nostra autorevole Corte di cassazione, ha stabilito che la stessa trova valutazione anche nella determinazione dell’assegno di mantenimento.

Il caso trova origine da un ricorso presentato da una donna che chiedeva, ai fini della valutazione dell’assegno, la valutazione della convivenza tra il 1996 e il 2003 nel cui periodo era peraltro nato il figlio.

E così la ricorrente aveva rinunciato a lavorare “per l’agiatezza che proveniva dalla sua famiglia d’origine, non per essersi dedicata interamente alla cura del marito e del figlio“, aveva stabilito la Corte d’Appello di Bologna perché “non risultava dagli atti che ella avesse sacrificato aspirazioni personali e si fosse dedicata soltanto alla famiglia, rinunciando ad affermarsi nel mondo del lavoro, considerato che, avuto  esclusivamente riguardo al periodo di ‘durata legale del matrimonio’, dal novembre 2003 al 2010, non anche al periodo anteriore, dal 1996, di convivenza prematrimoniale” perché gli obblighi giuridici nascono dal matrimonio e non dalla convivenza.

La Corte di Cassazione ribalta tale orientamento riferendo come “nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase ‘di fatto’ di quella medesima unione e la fase ‘giuridica’ del vincolo matrimoniale” si deve tenerne di conto.

In particolare – sempre la Corte di Cassazione – afferma che “l’assegno di divorzio ha una funzione assistenziale, ma parimenti anche compensativa e perequativa, come indicato dalle Sezioni Unite, e presuppone l’accertamento di uno squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi”

Avv. Martina Marianetti

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