
Affido condiviso e tempi di permanenza: nessun automatismo di parità e limiti del sindacato di legittimità – Cass. Civ., Sez. I, Ord. 30 aprile 2026 n. 11946
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La causa trova fondamento dal ricorso per Cassazione depositato dal padre avverso la decisione della Corte d’Appello di Milano che, pur ribadendo l’affidamento condiviso dei figli minori, aveva deciso circa il collocamento prevalente presso la madre, assegnandole la casa familiare e ponendo a carico del padre un contributo al mantenimento, aumentando soltanto i tempi di frequentazione paterna infrasettimanale. Il padre lamentava la violazione degli artt. 337-ter e 337-sexies c.c. e dell’art. 8 CEDU, deducendo l’assenza di una frequentazione paritaria, la carenza di motivazione sull’assegnazione della casa familiare e l’iniquità dell’assegno di mantenimento.
La Corte di Cassazione ha ribadito che il principio di bigenitorialità non determina una ripartizione perfettamente paritaria dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, né una modifica in punto di assegnazione della casa familiare o una rimodulazione del contributo al mantenimento, spettando al giudice di merito di trovare la soluzione più conforme all’interesse vero in giudizio ovvero a quello del minore in relazione alle concrete circostanze del caso e alle reali esigenze relazionali e concrete della prole.
La scelta del collocamento prevalente presso uno dei genitori non costituisce quindi violazione di legge se adeguatamente motivata in funzione del benessere dei figli.
Ne deriva l’inammissibilità del ricorso per Cassazione che, pur formalmente prospettando violazioni di legge o omesso esame di fatti decisivi, miri in realtà a una rivalutazione del merito che, come ben noto, è sottratta al sindacato di legittimità della Corte di Cassazione, la quale non può procedere ad una nuova valutazione dei fatti o delle prove acquisite nel giudizio.
Avv. Carlo Cavalletti
Abilitato alla difesa dinanzi alla Corte di Cassazione
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