
Sul diritto al mantenimento del figlio maggiorenne. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 27904 del 13.10.2021).
La decisione in esame concerne il diritto al mantenimento per il figlio maggiorenne e la Suprema Corte si sofferma anche sull’onere della prova.
La vicenda sorgeva a seguito di una pronuncia di cessazione degli effetti civili di un matrimonio dove il Tribunale confermava l’assegnazione della casa coniugale all’ex moglie in quanto convivente con la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Il Tribunale disponeva, altresì, a carico del padre, il versamento di un assegno nei confronti della figlia, pari ad € 450,00 mensili.
L’uomo impugnava la decisione e la Corte di Appello competente, in accoglimento parziale del gravame, riduceva l’importo dell’assegno ad € 350,00.
Ciò in considerazione del fatto che l’importo veniva ritenuto eccessivo, che la beneficiaria comunque svolgeva una attività lavorativa seppur saltuaria e a nero e che il genitore obbligato era tenuto ad altri oneri familiari nei confronti della figlia avuta dalla nuova compagna.
La questione giungeva dinanzi alla Suprema Corte dove l’uomo ricorreva rilevando la violazione dell’art. 337 septies c.c.
Parte ricorrente, infatti, evidenziava che la figlia, ultra trentenne ed in buone condizioni di salute, non svolgesse alcun percorso universitario o di formazione e che la stessa aveva sempre svolto attività lavorativa retribuita anche se saltuaria.
Inoltre l’uomo contestava la decisione in quanto contrastante con le affermazioni della giurisprudenza di legittimità secondo la quale l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne cessa in presenza di una inerzia nel reperire una occupazione o di una situazione lavorativa conforme alle sue capacità.
Gli Ermellini accoglievano il ricorso e cassavano con rinvio la decisione per un nuovo esame.
La Suprema Corte specificava che l’obbligo di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età ma prosegue nel caso in cui questo, senza sua colpa, sia ancora dipendente dai genitori.
Il figlio deve, comunque, dimostrare di essersi effettivamente adoperato al fine di cercare una occupazione per rendersi economicamente autonomo.
Avv. Carlo Cavalletti
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