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Va retribuito il tempo necessario per vestirsi sul luogo di lavoro cd. tempo tuta quando le operazioni di vestizione sono eterodirette” (Cassazione Sez. Lavoro n. 5437 anno 2019).

Si segnala una importante decisione, sul cui argomento l’avv. Carlo Cavalletti aveva già pubblicato commenti a sentenze, relative al tempo impiegato dal dipendente per vestirsi e sulla retribuzione da parte del datore di lavoro.
Il caso prende spunto da due decisioni emesse da Tribunale di Firenze e la Corte d’Appello che avevno condannato il datore di lavoro al pagamento della retribuzione corrispondente al tempo richiesto dalle operazioni di vestizione e svestizione degli indumenti aziendali. Il tempo necessario per le operazioni è stato indicato in dieci minuti per ogni giornata lavorativa, sul presupposto che tali operazioni erano state assunte come eterodirette dal datore di lavoro sia in relazione al tempo che al luogo
La società resisteva alla decisione e presentava ricorso in Cassazione ma la Suprema Corte afferma, con la decisione in commento, che “al fine di valutare se il tempo occorrente per le operazioni di vestizione e svestizione, debba essere retribuito o meno occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica distinguendo l’ipotesi in cui tale operazione, con riguardo al tempo ed al luogo, sia soggetta al potere di conformazione del datore di lavorodall’ipotesi in cui, per l’assenza di eterodirezione, le operazioni di vestizione e svestizione si configurino come atti di diligenza preparatoria all’esecuzione della prestazione e, come tali, non sono retribuiti”. Continua in motivazione la Suprema Corte cge “l’eterodirezione può derivare dall’esplicita disciplina d’impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati secondo un criterio di normalità sociale dell’abbigliamento (Cass. 28/03/2018, n 7738; Cass. 26/01/2016, n. 1352; Cass. 07/06/2012, n. 9215; Cass. 08/09/2006 n. 19273).
Peraltro la Corte di Casssazione pone l’attenzione, a fondamento delle sentenze di primo e secondo grado, su elementi quali ’“lobbligo di custodia degli indumenti in luogo aziendale”, il “divieto di fare uso di tali indumenti al di fuori del luogo di lavoro”, la “disciplina delle relative modalità temporali” delle operazioni di vestizione e svestizione, “che dovevano avvenire prima della timbratura in entrata e dopo la timbratura in uscita” a suffragio della imposizione datoriale secondo precise direttive imposte in azienda.
In considerazione di tali elementi si ritiene la natura eterodeterminata della vestizione così che la stessa dovrà essere retribuita.
In conclusione qualora l’attività in questione sia sottoposta a specifiche direttive aziendali secondo modalità predeterminate, come quelle esaminate, si ritiene che il “tempo tuta” debba essere retribuito.
La decisione appare importante anche per le aziende al fine di evitare contenzioni che andrebbero ad aggravare le spese.

Avv. Carlo Cavalletti
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