
Trasferimento di azienda illegittimo e le conseguenze sulla retribuzione. (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro n. 26262 del 28.09.2021).
La sentenza in esame analizza un caso di trasferimento di azienda dichiarato poi illegittimo ed esamina le conseguenze per quanto riguarda l’aspetto retributivo del lavoratore.
Nel caso di specie, a seguito della pronuncia che dichiarava illegittimo il trasferimento del ramo di azienda, i lavoratori agivano nei confronti della società cedente al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni maturate.
In sede di appello la Corte rigettava la domanda dei lavoratori affermando che, essendo intervenuta la conciliazione con la società cessionaria con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro originato dal trasferimento e rinuncia ad ogni pretesa economica, i lavoratori non detenevano alcun interesse ad agire.
La questione giungeva così al vaglio della Suprema Corte la quale ribaltava quanto statuito in sede di appello.
Gli Ermellini, infatti, rilevavano che, solamente nel caso in cui il trasferimento sia legittimo ,il rapporto di lavoro resta unico ed immutato nei suoi elementi oggettivi.
Ciò nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all’art. 2112 c.c.
Invece, nel caso in cui il trasferimento venga dichiarato non valido il rapporto di lavoro con il destinatario della cessione è instaurato in via di mero fatto.
Pertanto il rapporto giuridico con il cedente risulta ancora in essere.
In tali casi sussistono due rapporti di lavoro, uno, con il soggetto effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa ed uno con l’originario datore di lavoro tenuto, quindi, a corrispondere le retribuzioni ai lavoratori.
Sulla base di tali affermazioni la Suprema Corte accoglieva il ricorso proposto e dichiarava, pertanto, il diritto dei lavoratori ad ottenere le retribuzioni richieste.
Avv. Carlo Cavalletti
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