
“Spetta al docente precario la monetizzazione delle ferie se usufruite nelle vacanze di natale e pasquali” (Sentenza Corte di Appello di Milano n. 1034 anno 2025).
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La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 1034/2025 del 10 dicembre 2025, stabilisce che spetta all’insegnante ricorrente la monetizzazione delle ferie per averlo obbligato a fruirne nei giorni non festivi delle vacanze natalizie di carnevale e pasquali e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di più di 10 mila euro per le ferie non godute dal docente a partire dall’anno scolastico 2018/2019 e fino all’anno 2023/2024.
La sentenza fonda il proprio ragionamento sulla base della sentenza della “CORTE di CASSAZIONE” n. 21780/2022 e dell’ordinanza n.28587/2024 con la quale è stato affermato che: “in nessun caso il #docente_a_termine può perdere il diritto alla #indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne con espresso avviso della perdita, in caso diverso del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali“, e così spettano le ferie imposte dal dirigente scolastico negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024.
Già il giudice di primo grado aveva accolto le ragioni del ricorrente che poi sono state riprese dalla Corte do Appello.
La sentenza suddetta è particolarmente importante perché conferma un aspetto giuridico fondamentale del lavoro dei docenti, quello della parità tra docenti di ruolo e #docenti_precari. Nella sentenza si legge che è prassi per tutti i docenti di ruolo, nei periodi delle vacanze di Natale e Pasqua, ma anche nei periodi tra la fine delle lezioni e il 30 giugno e tra l’1 settembre e l’inizio delle lezioni, essere in servizio e a disposizione della scuola per svolgere le possibili attività funzionali all’insegnamento previste dal CCNL scuola vigente. In questi periodi di vacanza o di sospensione delle lezioni, i docenti di ruolo non vengono mai messi in ferie d’ufficio, ma fruiscono delle ferie, su loro espressa richiesta, nei mesi di luglio/agosto di ogni anno scolastico.
Il principio delle ferie dei docenti dovrebbe valere indistintamente per i docenti in forza con contratto a tempo indeterminato e quelli interessati da un contratto a tempo determinato senza poter riservare a questi ultimi un trattamento differente.
L’automatica collocazione in ferie dei docenti precari determinerebbe un ingiustificato trattamento discriminatorio, in difformità con quanto sancito dalla giurisprudenza comunitaria e dalla giurisprudenza di legittimità.
In conclusione, dopo la carta del docente e la RPD, si può affermare che vi sia un allineamento giurisprudenziale tra i diritti tra i docenti assunti a tempo determinato e quelli assunti con contratto a termine.
Avv. Carlo Cavalletti
Iscritto alle difese dinanzi alla Corte di Cassazione
Via R. Fucini, 49
56125 Pisa
Tel: 050540471
Fax. 050542616
