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Risarcimento per mobbing e dequalificazione professionale. (Corte di Cassazione, Sezione lavoro n. 31742 del 04.11.2021).

Il caso riguardava una dipendente la quale, al rientro dalla maternità, era stata denigrata dal personale medico del reparto dove era addetta, sottoposta a controlli eccessivi ed adibita a mansioni per le quali era previsto l’uso di macchinari nuovi senza aver avuto adeguata formazione.

La lavoratrice agiva in giudizio e l’azienda, datrice di lavoro, veniva condannata al pagamento nei confronti della stessa della somma pari a circa € 42.000,00 per il mobbing e la dequalificazione professionale subiti.

Parte soccombente proponeva ricorso dinanzi alla Suprema Corte rilevando, tra le altre cose, violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c. in tema di accertamento del nesso causale.

Nello specifico parte ricorrente riteneva che la quantificazione del danno risarcibile era stata fatta senza aver considerato l’incidenza del quadro patologico preesistente della lavoratrice.

Gli Ermellini, ritenendo il motivo non fondato, rigettavano il ricorso.

A parere della Suprema Corte, infatti, nel caso in cui la condotta abbia concorso insieme ad altre circostanze naturali a produrre l’evento, del quale costituisce un antecedente logico necessario, l’autore del fatto illecito sarà da ritenersi responsabile dei danni derivanti.

La Corte chiariva che lo stato di salute preesistente della vittima può incidere sulla quantificazione del risarcimento nel caso in cui il danneggiato sia affetto da patologie invalidanti.

Lo stato di vulnerabilità ovvero una predisposizione non invalidante non è assimilabile ad una preesistente patologia.

Nel caso di specie la Corte di Appello, seguendo i principi di diritto e richiamando le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, aveva accertato che la patologia depressiva da cui era affetta la lavoratrice era direttamente dipendente dalla condotta del datore di lavoro che ha agito come concausa dell’evento dannoso e non come aggravamento di una patologia preesistente.

Commento dell’Avv. Carlo Cavalletti

(abilitato alla difesa dinanzi alla Corte di Cassazione)

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